La procedura di voluntary disclosure

La procedura di voluntary disclosure

Con la procedura di voluntary disclosure o collaborazione volontaria il contribuente infedele si autodenuncia al Fisco, documentando i redditi detenuti all’estero in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale, od occultati in Italia: oggetto della procedura di regolarizzazione sono dunque tutti i beni celati all’Erario, posseduti dal ‘collaborante’ in Italia o all’estero. Detta procedura può essere attivata fino al 30 settembre 2015 e può riguardare le violazioni commesse sino al 30 settembre 2014.

Effetti penali della collaborazione volontaria (o voluntary disclosure)

Effetti penali della collaborazione volontaria (o voluntary disclosure)

Lo Studio legale Lucino, unitamente all’Avv. Matteo Faggioli e all’Avv. Andrea Ferrari, si occupa da tempo di collaborazione volontaria o voluntary disclosure. La legge 186/2014 ha stabilito che la procuedura di collaborazione volontaria esclude la punibilità da taluni reati all’evasore che regolarizza attività finanziarie e patrimoniali illecitamente costituite o detenute nel territorio dello Stato o fuori di esso. Fra le fattispecie di reato, espressamente indicate dalla legge, delle quali non risponde colui che presta la collaborazione volontaria, vi sono i delitti tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter d.lgs. 74/2000 e i delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.

L’affidamento in prova al servizio sociale

L’affidamento in prova al servizio sociale

L’affidamento in prova al servizio sociale, quale misura alternativa alla detenzione in carcere, è disciplinato dall’art. 47 della legge n. 354 del 1975 sull’ordinamento penitenziario, e consiste nell’affidare il condannato ad un servizio sociale fuori dall’istituto penitenziario per un periodo uguale a quello della pena da scontare. A seguito del decreto legge 146/2013 (c.d. svuota-carceri), convertito nella legge 10/2014, il limite di pena per poter beneficiare dell’istituto dell’affidamento in prova è stato innalzato da 3 a 4 anni. Inoltre, perché venga concessa, la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale deve contribuire alla rieducazione del reo ed assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

Omesso versamento delle ritenute certificate (art. 10-bis d.lgs. 74/2000): legittima la soglia di punibilità di 50mila euro

Omesso versamento delle ritenute certificate (art. 10-bis d.lgs. 74/2000): legittima la soglia di punibilità di 50mila euro

Con la sentenza n. 100 del 5 giugno 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale del reato di omesso versamento delle ritenute certificate di cui all”art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, sollevata in riferimento alla soglia di punibilità di 50.000,00 euro. La Consulta ha escluso che il (temporaneo) innalzamento della soglia di punibilità dell’omesso versamento dell’I.V.A., operato con la precendente sentenza n. 80 del 2014, abbia necessari effetti ‘estensivi’ sulla distinta fattispecie dell’omesso versamento di ritenute certificate

I nuovi delitti di inquinamento e disastro ambientale, introdotti dalla legge n. 68 del 22 maggio 2015

I nuovi delitti di inquinamento e disastro ambientale, introdotti dalla legge n. 68 del 22 maggio 2015

Il 29 maggio 2015 è entrata in vigore la legge n. 68 del 22 maggio 2015 (Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente), che ha introdotto nel codice penale un nuovo Titolo VI-bis, composto da dodici articoli e dedicato per l’appunto ai delitti contro l’ambiente. Tra i nuovi “ecoreati” vi sono i delitti di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.). La nuova normativa, della quale non si nega la forte portata simbolica, presta però il fianco a molteplici critiche, soprattutto per l’impiego di termini vaghi ed approssimativi, che mal si concilia con i principi di precisione e di tassatività delle norme incriminatrici (art. 25, comma 2, Cost.)

La nullità dell’accertamento dello stato di ebbrezza può essere dedotta in giudizio, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado

La nullità dell’accertamento dello stato di ebbrezza può essere dedotta in giudizio, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 5396 /2015, hanno ritenuto che qualora al conducente di un veicolo, sottoposto alla verifica dello stato di ebbrezza con cui si è posto alla guida, non venga dato l’avviso della sua facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia durante l’espletamento dell’atto urgente, la nullità di un tale accertamento potrà essere dedotta in giudizio, prima della pronuncia della sentenza di primo grado. E’ da escludere che il conducente debba, a pena di decadenza, eccepire la detta nullità prima del compimento delle operazioni relative all’alcooltest o immediatamente dopo. L’accoglimento di una tale eccezione, in giudizio, comporta l’inutilizzabilità dei risultati dell’etilometro come prova dello stato di ebbrezza alcolica.

Prosciolto dal reato di bancarotta semplice per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

Prosciolto dal reato di bancarotta semplice per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

Tra le prime applicazioni del nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, il Tribunale di Torino, sezione IV penale, con la sentenza del 9 aprile 2015 ha prosciolto, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, l’imputata dal reato di bancarotta semplice documentale. Del pari, il Tribunale di Asti, in data 13 aprile 2015, ha dichiarato la sussistenza della nuova causa di esclusione della punibilità, pronunciando, prima dell’apertura del dibattimento e nonostante l’opposizione del Pubblico Ministero, sentenza di non doversi procedere per tenuità del fatto.

La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, per gli imputati maggiorenni, è ammissibile anche per più reati

La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, per gli imputati maggiorenni, è ammissibile anche per più reati

Con una recente ordinanza del 28 aprile 2015, il Tribunale di Milano ha stabilito che la presenza di una pluralità di reati contestati, quando – per ciascuno di essi, singolarmente considerato – la richiesta risulti ammissibile, non può di per sé giustificare il rigetto della richiesta di messa alla prova, a prescindere dalla sussistenza o meno di un vincolo di continuazione fra gli stessi. Ha pertanto concesso la sospensione del procedimento con messa alla prova all’imputato cui venivano contestati differenti reati.

Novità in tema di misure cautelari, introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47

Novità in tema di misure cautelari, introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47

Dall’8 maggio 2015 saranno in vigore importanti novità in tema di misure cautelari personali, introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47. Obiettivo primario della riforma è la riduzione a extrema ratio della custodia cautelare in carcere: tale misura potrà essere disposta soltanto se si ritengono inadeguate le altre misure coercitive o interdittive, che, a differenza di quanto accade oggi, potranno applicarsi anche cumulativamente.

Prime pronunce sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

Prime pronunce sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

In vigore dal 2 aprile 2015, la nuova causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è già stata oggetto di diverse pronunce dei Giudici di merito e della Corte di Cassazione. In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza n. 15449 dell’8 aprile 2015 ha precisato che il nuovo art. 131-bis c.p., trattandosi di legge più favorevole al reo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore con il d.lgs. 28/2015