Guida in stato di ebbrezza: è nullo il prelievo del sangue, richiesto dalla P.G, senza l’avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore

guida in stato di ebbrezza - prelievo del sangue

La Corte di Cassazione, sez. IV penale, con la sentenza n. 46386 del 23 ottobre 2015 (depositata il 23 novembre 2015) ha stabilito che in caso di incidente stradale, il prelievo ematico che non sia già stato effettuato dal personale sanitario, ma sia richiesto dalla Polizia giudiziaria all’esclusivo fine dell’accertamento del tasso alcolemico, non può essere effettuato in caso di espresso dissenso dell’indagato (non si ritiene, invece, sufficiente l’implicita manifestazione di volontà contraria), ed è nullo se non preceduto dall’avviso al conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2 d.l. 463/1983)

omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali

Il d.lgs. 8/2016, in tema di depenalizzazione di taluni reati, ha introdotto importanti novità in ordine al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2 d.l. 463/1983). Se il datore di lavoro omette di versare all’ente previdenziale le ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per un importo superiore ad euro 10.000 annui, si configura il reato punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se, invece, l’importo delle ritenute previdenziali ed assistenziali non versate all’INPS è inferiore ad euro 10.000, il datore di lavoro integra l’illecito amministrativo cui consegue il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 10.000 e i 50.000 euro.
in ogni caso, perché si configuri l’illecito in questione deve sussistere la prova della materiale corresponsione della retribuzione ai lavoratori dipendenti.

Non punibili per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. anche i reati di guida in stato di ebbrezza e di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest

guida in stato di ebbrezza - tenuità

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le sentenze n. 13681 e n. 13682 del 25.02.2016 (depositate il 06.04.2016), si sono espresse circa il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto anche al reato di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l (art. 186, comma 2 lett. b, C.d.S.), al reato di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art. 186, comma 2 lett. c, C.d.S.), ed al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza (art. 186, comma 7, C.d.S.).

È aggravata la diffamazione su Facebook

diffamazione facebook

Come più volte precisato dalla Corte di Cassazione, la condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica; di talché, se il commento è offensivo, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica di cui all’art. 595, comma 3, c.p.

Non costituisce reato la lesione causata in un incontro sportivo, quando sussiste la scriminante dell’accettazione del rischio consentito

scriminante attività sportiva

Con la sentenza n. 9559 dell’8 marzo 2016 la Corte di Cassazione, sez. IV, ha confermato l’opinione comune per cui gli eventi lesivi, causati nel corso di incontri sportivi e nel rispetto delle regole del gioco, sono scriminati per l’operare dell’accettazione del rischio consentito. Ha precisato che la causa di giustificazione atipica dell’accettazione del rischio consentito sussiste, con la conseguente esclusione dell’antigiuridicità del fatto quando si tratti di un atto posto in essere senza volontà lesiva e nel rispetto del regolamento e l’evento di danno sia la conseguenza della natura stessa dell’attività sportiva, che importa come contatto fisico; o, quando, pur in presenza di una violazione della norma regolamentare, debba constatarsi l’assenza della volontà di ledere l’avversario e il finalismo dell’azione correlato all’attività sportiva.

Anche le ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza e il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest possono risultare non punibili per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

tenuità - guida in stato di ebbrezza

Lo scorso 25 febbraio le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sancito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta, oltre che per il reato di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l (art. 186, comma 2 lett. b, C.d.S.), anche per il reato di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art. 186, comma 2 lett. c, C.d.S.), ed anche per il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza (art. 186, comma 7, C.d.S.): è quanto si legge nelle informazioni provvisorie n. 4 e 5 del 2016, non essendo ancora state depositate le motivazioni della recente sentenza della Suprema Corte.
In ogni caso il Giudice, anche quando dovesse ravvisare la non punibilità del fatto per i reati di cui si è detto, dovrà comunque comminare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

I reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali

omicidio stradale

Lo scorso 2 marzo 2016, dopo un lunghissimo iter parlamentare protrattosi per quattro anni, è stato definitivamente approvato il disegno di legge che introduce nel codice penale i reati autonomi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali (art. 589-bis e art. 590-bis c.p.). Le nuove disposizioni prevedono, oltre alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida, sanzioni penali molto severe nei casi in cui il conducente si sia posto alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, o abbia guidato senza patente o con patente sospesa o revocata, o abbia causato l’incidente stradale con condotte di particolare pericolosità, o si sia dato alla fuga dopo l’incidente.

Depenalizzazione e abrogazione di reati: profili processuali e diritto intertemporale

Depenalizzazione e abrogazione di reati: profili processuali e diritto intertemporale

Le disposizioni dei decreti legislativi n. 6 e n. 7 del 15 gennaio 2016 (in vigore dal 6 febbraio 2016) si applicano retroattivamente anche anche ai fatti commessi anteriormente alla loro entrata in vigore, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto penale di condanna divenuti irrevocabili. Se i procedimenti penali per i reati abrogati o depenalizzati dai recenti decreti sono stati definiti, con sentenza o decreto irrevocabili, prima del 6 febbraio 2016, il Giudice dell’esecuzione dovrà revocare la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato, ed adotterà i provvedimenti conseguenti (osservando l’art. 667, comma 4, c.p.p.).

Depenalizzazione e abrogazione di reati: l’intervista all’Avv. Francesco Lucino

depenalizzazione - intervista

Riportiamo il link a L’Indro – Approfondimento quotidiano indipendente, ove è possibile leggere l’articolo della giornalista Marianna Ferrenti che ha intervistato l’Avv. Francesco Lucino sul tema della depenalizzazione e della abrogazione di reati con conseguente introduzione di illeciti civili (http://www.lindro.it/depenalizzazione-reati-cittadino-sara-tutelato/)