La non punibilità per particolare tenuità del fatto: possibile ‘depenalizzazione’ dei reati minori?

novità legislative

Lo schema di decreto legislativo approvato il 1° dicembre 2014 introduce l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, che consente la rapida definizione, con decreto di archiviazione o con sentenza di assoluzione, dei procedimenti iniziati per fatti commessi occasionalmente e che presentano una gravità non rilevante. Il nuovo istituto si applica ai reati puniti con la pena pecuniaria e/o con la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni (furto semplice, truffa, lesione personale e omicidio colposo non aggravati, falso in bilancio, bancarotta semplice…). I criteri di applicabilità della nuova causa di non punibilità sono la tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento del reo.

L’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è, ad oggi, ancora reato

Omesso versamento all'INPS

Benché taluni Tribunali si siano pronunciati nel senso di ritenere già depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2 d.l. 463/1983) per importi non superiori a 10.000 euro annui, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38080 del 2014, si è espressa in senso contrario.
Ha così precisato che ancora commette reato il datore di lavoro che non versa all’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti (salvo il caso in cui il detto versamento venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione della violazione).
Invero, la legge 67/2014 si è solo limitata a delegare ..