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Attraverso l’introduzione degli articoli 391-bis e seguenti c.p.p., è concesso agli avvocati svolgere indagini difensive. Il fondamento dell’investigazione difensiva penale e da ricercarsi nel diritto di difesa, che dalla Costituzione è riconosciuto come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 24, comma 2, Cost.), nonché nel principio di parità delle parti (art. 111, comma 2, Cost.) e nel diritto dell’imputato di disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa (art. 111, comma 3, Cost.).

L’investigazione difensiva, volta alla ricerca degli elementi di prova a favore del proprio Assistito, costituisce al tempo stesso un diritto e un dovere dell’avvocato: la facoltà di presentare al giudice investito del caso concreto le prove così raccolte consente al difensore non solo di confutare le prove a carico individuate dalla Pubblica Accusa ma anche di sostenere una alternativa ricostruzione del fatto imputato all’Assistito.

Poiché è proprio il FATTO (ossia la dinamica degli accadimenti che hanno portato all’avvio di un procedimento penale) il punto di partenza per una corretta ed efficace difesa del soggetto indagato/imputato di un reato, prima ancora di ogni altra considerazione processuale assume un ruolo importantissimo il colloquio del difensore con il proprio Assistito.

Già da questo primo colloquio, dalla ricostruzione della vicenda da parte dell’Assistito, il difensore può individuare quali aspetti e circostanze del fatto necessitano di un particolare approfondimento. A tal fine, lo Studio mette a disposizione dei propri Clienti consulenti tecnici specializzati ed iscritti in appositi albi: in particolare, lo Studio collabora con importanti ed apprezzati consulenti medico-legali, psicologi, cinematici ed informatici.

E precisamente, oltre alla possibilità di svolgere investigazioni difensive con la collaborazione di ausiliari, consulenti ed esperti in materie tecnico-scientifiche, in base al complesso degli artt. 391-bis e seguenti, contenuti nel nuovo Titolo VI-bis del codice di rito, il difensore può conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni dalle persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa; può chiedere documenti in possesso della Pubblica Amministrazione; e può accedere ai luoghi anche privati o non aperti al pubblico, per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, planimetrici, fotografici o audiovisivi.

È altresì possibile per il difensore svolgere investigazioni preventive, ossia indagini eseguite già prima dell’inizio del procedimento penale e, quindi, anche a prescindere da esso per l’eventualità del rilievo penale di taluni fatti.