Il 4 luglio 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. riforma Orlando), recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario. Pertanto, le nuove disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il prossimo 3 agosto 2017. Sul diritto penale sostanziale la recente riforma interviene con l’introduzione di una nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie, con l’inasprimento del regime sanzionatorio di taluni delitti e con il ‘prolungamento’ dei tempi per la prescrizione dei reati, in particolare con l’introduzione di nuove cause di sospensione del corso della prescrizione.
È legge la c.d. riforma Orlando: le modifiche al codice penale e al codice di procedura penale
Lo scorso 14 giugno 2017, la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva e con voto di fiducia, la c.d. riforma Orlando, ossia il disegno di legge n. 4368, che prevede importanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed all’ordinamento penitenziario. Alcune delle novità introdotte dal provvedimento in esame, che si compone di un unico articolo, suddiviso in 95 commi, entrano in vigore (salvo per talune diverse previsioni ad hoc) al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Altre novità, invece, sono oggetto di specifiche deleghe al Governo per l’emanazione di decreti legislativi in determinate materie.
I reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali
Lo scorso 2 marzo 2016, dopo un lunghissimo iter parlamentare protrattosi per quattro anni, è stato definitivamente approvato il disegno di legge che introduce nel codice penale i reati autonomi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali (art. 589-bis e art. 590-bis c.p.). Le nuove disposizioni prevedono, oltre alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida, sanzioni penali molto severe nei casi in cui il conducente si sia posto alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, o abbia guidato senza patente o con patente sospesa o revocata, o abbia causato l’incidente stradale con condotte di particolare pericolosità, o si sia dato alla fuga dopo l’incidente.
Depenalizzazione e abrogazione di reati: profili processuali e diritto intertemporale
Le disposizioni dei decreti legislativi n. 6 e n. 7 del 15 gennaio 2016 (in vigore dal 6 febbraio 2016) si applicano retroattivamente anche anche ai fatti commessi anteriormente alla loro entrata in vigore, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto penale di condanna divenuti irrevocabili. Se i procedimenti penali per i reati abrogati o depenalizzati dai recenti decreti sono stati definiti, con sentenza o decreto irrevocabili, prima del 6 febbraio 2016, il Giudice dell’esecuzione dovrà revocare la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato, ed adotterà i provvedimenti conseguenti (osservando l’art. 667, comma 4, c.p.p.).