Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le sentenze n. 13681 e n. 13682 del 25.02.2016 (depositate il 06.04.2016), si sono espresse circa il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto anche al reato di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l (art. 186, comma 2 lett. b, C.d.S.), al reato di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art. 186, comma 2 lett. c, C.d.S.), ed al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza (art. 186, comma 7, C.d.S.).
Anche le ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza e il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest possono risultare non punibili per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
Lo scorso 25 febbraio le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sancito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta, oltre che per il reato di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l (art. 186, comma 2 lett. b, C.d.S.), anche per il reato di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art. 186, comma 2 lett. c, C.d.S.), ed anche per il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza (art. 186, comma 7, C.d.S.): è quanto si legge nelle informazioni provvisorie n. 4 e 5 del 2016, non essendo ancora state depositate le motivazioni della recente sentenza della Suprema Corte.
In ogni caso il Giudice, anche quando dovesse ravvisare la non punibilità del fatto per i reati di cui si è detto, dovrà comunque comminare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Non sussiste l’aggravante di aver provocato un incidente stradale all’automobilista che rifiuta l’alcooltest
Con la sentenza n. 46625 del 29.10.2015 (e depositata il 24.11.2015) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che non può considerarsi ubriaco l’automobilista che rifiuta l’alcooltest; pertanto, a quest’ultimo non può addebitarsi l’aggravante di aver causato un incidente stradale, prevista invece per il reato di guida in stato di ebbrezza all’art. 186, comma 2-bis, C.d.S., ed ostativa alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.
L’accertamento dello stato di alterazione, durante la guida, conseguente all’assunzione di alcool o droghe
Lo stato di ebbrezza viene accertato dalle Forze dell’Ordine sottoponendo gli utenti della strada, ad alcooltest; e ciò avviene mediante l’impiego di un etilometro elettronico, ossia uno strumento in grado di rilevare nell’aria espirata la presenza di etanolo, il quale