Nessuna ‘depenalizzazione’ di reati minori: la disinformazione sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto

informazione - tenuità del fatto

L’introduzione nel nostro ordinamento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è stata accompagnata da una non corretta informazione mediatica, Sin dall’inizio il nuovo istituto è stato presentato come una sorta di depenalizzazione, come un viatico verso la totale impunità di oltre centinaia di reati. Ma un tale frastuono mediatico, con il diffuso allarmismo sociale che ne è conseguito, altro non è che un grossolano errore dettato dal non aver prestato la giusta attenzione all’emanando provvedimento, che non prevede, neppure indirettamente, alcuna depenalizzazione.

La non punibilità per particolare tenuità del fatto introdotta dal decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015

tenuità del fatto - in vigore

Il decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015, in vigore dal 2 aprile 2015, introduce all’art. 131-bis c.p. il nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto: “la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.

Ancora in attesa della entrata in vigore dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto

tenuità del fatto

Si continua a parlare dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto: lo scorso 3 febbraio 2015 la Commissione Giustizia della Camera ha espresso parere favorevole, con condizioni ed osservazioni, allo schema di decreto legislativo relativo alla nuova causa di esclusione della punibilità. L’istituto, perché possa entrare in vigore, dovrà ora essere sottoposto all’approvazione finale del Consiglio dei Ministri.

Il reato di molestia o disturbo alle persone commesso attraverso Facebook

facebook

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37596 del 12 settembre 2014, ha stabilito che Facebook, al pari di ogni altro social network o community liberamente accessibile da parte di chiunque utilizzi la rete, costituisce un vero e proprio luogo aperto al pubblico, in cui può essere commesso il reato di molestia o disturbo alle persone. Così, qualora i messaggi ‘postati’ sulla pagina pubblica di un utente di Facebook (il c.d. ‘diario’), per petulanza o altro biasimevole motivo, recano molestia o disturbo ad alcuno, si può incorrere nella commissione del reato di cui all’art. 660 c.p.

Importanti modifiche al decreto legge 26 giugno 2014, n. 92: ora è legge

Misura cautelare in carcere

Come avevamo anticipato nell’articolo sulla inapplicabilità della misura cautelare in carcere per le pene detentive non superiori a tre anni, il decreto legge 26 giugno 2014 n. 92 avrebbe potuto subire modifiche in sede di conversione in legge.

Così è stato: in particolare, e per quel che a noi interessa, la legge 11 agosto 2014 n. 117, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014 ed entrata in vigore lo scorso 21 agosto, ha apportato rilevanti modifiche all’art. 8 del decreto, che interveniva sull’art. 275, comma 2-bis, c.p.p. introducendo un divieto assoluto ..