L’esito positivo dell’esame delle urine non basta a configurare il reato di cui all’art. 187 C.d.S.

guida sotto l'effetto di droghe

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35334 del 24 agosto 2015, confermando l’orientamento ormai consolidato nelle precedenti pronunce, ha affermato che ai fini dell’affermazione della penale responsabilità per il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica, l’esito positivo dell’analisi chimica delle urine non è sufficiente se non è accompagnato da una visita medica di supporto che accerti che il conducente abbia effettivamente guidato sotto l’effetto di stupefacenti.

La prova del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per l’uso di sostanze stupefacenti

Guida sotto l'effetto di stupefacenti

La Corte di Cassazione ha deliberato che il reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti risulta integrato dalla concorrenza di due elementi: uno consistente nell’accertamento specialistico della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, l’altro, obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria, lo stato di alterazione.

Un caso pratico: assolto in appello dal reato di spaccio di sostanze stupefacenti

assolto da spaccio

Dopo la condanna in primo grado, veniva assolto in appello, con la difesa dell’Avv. Lucino, l’imputato accusato di detenzione di sostanza stupefacente, nella specie cocaina, finalizzata allo spaccio. La Corte d’Appello di Milano, accogliendo le argomentazioni del difensore, riteneva che la condotta dell’imputato non costituiva reato, poiché la detenzione della sostanza non era finalizzata alla cessione a terzi, ma all’esclusivo uso personale.

La distinzione tra “spacciatore” ed “assuntore” di sostanze stupefacenti

Sostanze stupefacenti

Di recente modificato, il d.P.R. n. 309 del 1990 punisce all’art. 73 le condotte finalizzate allo spaccio di sostanze stupefacenti (distinguendo tra c.d. “droghe pesanti” e “droghe leggere). L’art. 75, invece, enuncia la scriminante dell’uso personale dello stupefacente, cui consegue l’irrogazione da parte del Prefetto di una o più sanzioni amministrative.
Per la distinzione tra “spacciatore” e “assuntore” di stupefacenti, si deve avere riguardo alla quantità massima detenibile, alle modalità di presentazione della sostanza, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, nonché ad altre circostanze dell’azione, come le qualità soggettive dell’agente.