Il decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015, in vigore dal 2 aprile 2015, introduce all’art. 131-bis c.p. il nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto: “la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.
Ancora in attesa della entrata in vigore dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto
Si continua a parlare dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto: lo scorso 3 febbraio 2015 la Commissione Giustizia della Camera ha espresso parere favorevole, con condizioni ed osservazioni, allo schema di decreto legislativo relativo alla nuova causa di esclusione della punibilità. L’istituto, perché possa entrare in vigore, dovrà ora essere sottoposto all’approvazione finale del Consiglio dei Ministri.
Importanti modifiche al decreto legge 26 giugno 2014, n. 92: ora è legge
Come avevamo anticipato nell’articolo sulla inapplicabilità della misura cautelare in carcere per le pene detentive non superiori a tre anni, il decreto legge 26 giugno 2014 n. 92 avrebbe potuto subire modifiche in sede di conversione in legge.
Così è stato: in particolare, e per quel che a noi interessa, la legge 11 agosto 2014 n. 117, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014 ed entrata in vigore lo scorso 21 agosto, ha apportato rilevanti modifiche all’art. 8 del decreto, che interveniva sull’art. 275, comma 2-bis, c.p.p. introducendo un divieto assoluto ..
Restrizione dei casi di applicabilità della misura cautelare in carcere
L’inapplicabilità della misura cautelare in carcere per le pene detentive non superiori a tre anni, introdotta dal decreto legge del 26 giugno 2014, n. 92. Il 28 giugno 2014 è entrato in vigore il decreto legge n. 92 del 26