Lo scorso 14 giugno 2017, la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva e con voto di fiducia, la c.d. riforma Orlando, ossia il disegno di legge n. 4368, che prevede importanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed all’ordinamento penitenziario. Alcune delle novità introdotte dal provvedimento in esame, che si compone di un unico articolo, suddiviso in 95 commi, entrano in vigore (salvo per talune diverse previsioni ad hoc) al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Altre novità, invece, sono oggetto di specifiche deleghe al Governo per l’emanazione di decreti legislativi in determinate materie.
L’avviso della facoltà di richiedere la messa alla prova con l’opposizione al decreto penale di condanna
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 201 del 21 luglio 2016 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1 lett. e), c.p.p., per contrasto con l’art. 24 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova”. Come ha rilevato la Consulta, poiché nel procedimento per decreto il termine entro il quale chiedere la messa alla prova è anticipato rispetto al giudizio, e corrisponde a quello per proporre opposizione, la mancata previsione tra i requisiti del decreto penale di condanna di un avviso, come quello previsto dall’art. 460, comma 1, lett. e), c.p.p. per i riti speciali, della facoltà dell’imputato di chiedere la messa alla prova comporta una lesione del diritto di difesa e, quindi, la violazione dell’art. 24, comma 2, Cost.
Illegittima la facoltà del querelante di opporsi al decreto penale di condanna
Con la sentenza n. 23 del 28 gennaio 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 459, comma 1, c.p.p., per violazione degli artt. 3 e 111 Cost., “nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l’emissione di decreto penale di condanna”.
Il decreto penale di condanna
Il procedimento per decreto, disciplinato agli artt. 459 ss. c.p.p., è un procedimento speciale che ha lo scopo di evitare sia l’udienza preliminare sia il dibattimento. Il decreto penale di condanna comporta una serie di benefici per l’imputato, fra i quali la diminuzione della pena sino alla metà del minimo edittale. Tuttavia, l’imputato, anche tramite il difensore, può presentare opposizione avverso il decreto entro 15 giorni dalla notificazione.
La riabilitazione: i presupposti per la concessione, la richiesta e il procedimento
L’istituto della riabilitazione (artt. 178 e 179 c.p.) consente la cancellazione dei reati dal Casellario giudiziale, nonché l’estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali che derivano da una sentenza di condanna (o da un decreto penale di condanna). Lo Studio legale Lucino assiste coloro che sono interessati ad ottenere la riabilitazione: dalla redazione attenta e approfondita dell’istanza di riabilitazione, che deve comprovare la sussistenza dei requisiti necessari per la concessione del beneficio, alla discussione in udienza delle ragioni che fondano detta richiesta, nonché alla assistenza nella fase successiva al provvedimento di accoglimento o diniego della riabilitazione.