Con la sentenza n. 24462 del 06.05.2015 la Corte di Cassazione, sezione IV penale, ha annullato senza rinvio la pronuncia di condanna per omicidio colposo, in seguito ad incidente stradale, dopo aver ritenuto che non sussiste in capo all’imputato l’elemento della colpa quando l’evento verificatosi non concretizza il rischio che la regola cautelare violata mira a prevenire. Più precisamente, l’individuazione della responsabilità penale impone di verificare, non soltanto se la condotta abbia concorso a determinare l’evento (che si risolve nell’accertamento della sussistenza del nesso causale) e se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare sia essa generica o specifica, ma anche se l’autore della stessa potesse prevedere, con giudizio ex ante quello specifico sviluppo causale e potesse attivarsi per evitarlo.
Guida in stato di ebbrezza: è nullo il prelievo del sangue, richiesto dalla P.G, senza l’avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore
La Corte di Cassazione, sez. IV penale, con la sentenza n. 46386 del 23 ottobre 2015 (depositata il 23 novembre 2015) ha stabilito che in caso di incidente stradale, il prelievo ematico che non sia già stato effettuato dal personale sanitario, ma sia richiesto dalla Polizia giudiziaria all’esclusivo fine dell’accertamento del tasso alcolemico, non può essere effettuato in caso di espresso dissenso dell’indagato (non si ritiene, invece, sufficiente l’implicita manifestazione di volontà contraria), ed è nullo se non preceduto dall’avviso al conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.
I reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali
Lo scorso 2 marzo 2016, dopo un lunghissimo iter parlamentare protrattosi per quattro anni, è stato definitivamente approvato il disegno di legge che introduce nel codice penale i reati autonomi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali (art. 589-bis e art. 590-bis c.p.). Le nuove disposizioni prevedono, oltre alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida, sanzioni penali molto severe nei casi in cui il conducente si sia posto alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, o abbia guidato senza patente o con patente sospesa o revocata, o abbia causato l’incidente stradale con condotte di particolare pericolosità, o si sia dato alla fuga dopo l’incidente.
Non sussiste l’aggravante di aver provocato un incidente stradale all’automobilista che rifiuta l’alcooltest
Con la sentenza n. 46625 del 29.10.2015 (e depositata il 24.11.2015) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che non può considerarsi ubriaco l’automobilista che rifiuta l’alcooltest; pertanto, a quest’ultimo non può addebitarsi l’aggravante di aver causato un incidente stradale, prevista invece per il reato di guida in stato di ebbrezza all’art. 186, comma 2-bis, C.d.S., ed ostativa alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.
Assolto dall’accusa di omicidio colposo in seguito ad incidente stradale
Veniva assolto dal reato di omicidio colposo, con la difesa dell’Avv. Lucino, l’imputato accusato della morte del motociclista che si era scontrato con la sua automobile. Nel processo, celebrato con giudizio abbreviato, il difensore depositava consulenze tecniche e discuteva dell’applicazione del principio di affidamento anche nell’ambito della circolazione stradale.
Guida in stato di alterazione psico-fisica per l’uso di sostanze stupefacenti
La normativa Il Codice della Strada (decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285), oltre alla guida sotto l’influenza dell’alcool (di cui si è trattato nell’approfondimento “Guida in stato di ebbrezza”), sanziona all’art. 187 chiunque si pone alla guida in
Guida in stato di ebbrezza
La normativa Il Codice della Strada (decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285) prevede sanzioni molto severe in caso di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di sostanze alcoliche.Invero, l’assunzione di sostanze alcoliche, alterando in modo significativo