L’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari

affidamento in prova

L’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari (art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990) si rivolge ai tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso un programma di recupero o che ad esso intendano sottoporsi. dal condannato che deve espiare una pena detentiva, anche residua e congiunta ad una pena pecuniaria, non superiore a sei anni, od a quattro anni se relativa ad un reato fra quelli indicati all’art. 4-bis della legge 354/1975.

A pena di inammissibilità, all’istanza per l’affidamento in prova al servizio sociale deve essere allegata la certificazione attestante:
– lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza del soggetto,
– la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche,
– l’andamento del programma concordato, già in corso o da attivare, e la sua idoneità ai fini del recupero del condannato.

L’affidamento in prova al servizio sociale

affidamento in prova al servizio sociale

L’affidamento in prova al servizio sociale, quale misura alternativa alla detenzione in carcere, è disciplinato dall’art. 47 della legge n. 354 del 1975 sull’ordinamento penitenziario, e consiste nell’affidare il condannato ad un servizio sociale fuori dall’istituto penitenziario per un periodo uguale a quello della pena da scontare. A seguito del decreto legge 146/2013 (c.d. svuota-carceri), convertito nella legge 10/2014, il limite di pena per poter beneficiare dell’istituto dell’affidamento in prova è stato innalzato da 3 a 4 anni. Inoltre, perché venga concessa, la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale deve contribuire alla rieducazione del reo ed assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.