È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015 il decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015 di riforma dei reati tributari di cui al d. lgs. n. 74 del 2000. Il nuovo decreto, che sarà in vigore a partire dal 22 ottobre 2015, prevede una importante revisione del sistema sanzionatorio penale tributario. Di particolare interesse sono gli innalzamenti delle soglie di punibilità (come per i reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. 74/2000, rispettivamente di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e di omesso versamento dell’IVA) e gli aggravamenti di pena (come per i reati di cui agli artt. 10 e 10-quater d.lgs. 74/2000, rispettivamente di occultamento o distruzione di documenti contabili e di indebita compensazione). Le modifiche del nuovo decreto riguardano altresì la causa di non punibilità dell’estinzione del debito tributario e le circostanze del reato.
Prosciolto dal reato di bancarotta semplice per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
Tra le prime applicazioni del nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, il Tribunale di Torino, sezione IV penale, con la sentenza del 9 aprile 2015 ha prosciolto, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, l’imputata dal reato di bancarotta semplice documentale. Del pari, il Tribunale di Asti, in data 13 aprile 2015, ha dichiarato la sussistenza della nuova causa di esclusione della punibilità, pronunciando, prima dell’apertura del dibattimento e nonostante l’opposizione del Pubblico Ministero, sentenza di non doversi procedere per tenuità del fatto.
Prime pronunce sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
In vigore dal 2 aprile 2015, la nuova causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è già stata oggetto di diverse pronunce dei Giudici di merito e della Corte di Cassazione. In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza n. 15449 dell’8 aprile 2015 ha precisato che il nuovo art. 131-bis c.p., trattandosi di legge più favorevole al reo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore con il d.lgs. 28/2015