Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2 d.l. 463/1983)

omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali

Il d.lgs. 8/2016, in tema di depenalizzazione di taluni reati, ha introdotto importanti novità in ordine al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2 d.l. 463/1983). Se il datore di lavoro omette di versare all’ente previdenziale le ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per un importo superiore ad euro 10.000 annui, si configura il reato punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se, invece, l’importo delle ritenute previdenziali ed assistenziali non versate all’INPS è inferiore ad euro 10.000, il datore di lavoro integra l’illecito amministrativo cui consegue il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 10.000 e i 50.000 euro.
in ogni caso, perché si configuri l’illecito in questione deve sussistere la prova della materiale corresponsione della retribuzione ai lavoratori dipendenti.

In vigore dal 6 febbraio 2016 la depenalizzazione e l’abrogazione di reati

depenalizzazione 2016

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016 i decreti legislativi del 15 gennaio 2016 n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell’art. 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67) e n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione a norma dell’art. 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n.67). I due decreti legislativi, che entreranno in vigore il 6 febbraio 2016, cancellano dal codice penale e da alcune leggi speciali una quarantina circa di reati: questi fatti, dunque, non saranno più oggetto di procedimenti penali, ma ricadranno nelle attenzioni del giudice civile o dell’autorità amministrativa.

Assoluzioni dal reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per mancanza di offensività

omesso versamento inps

I Tribunali di Avezzano e di Aosta hanno assolto gli imputati dal reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, perché il fatto non costituisce reato. In attesa del decreto delegato sulla depenalizzazione del reato di cui all’art. 2 d.l. 463/1983, i Giudici di merito hanno rilevato la mancanza di offensività nelle condotte degli imprenditori che hanno omesso il versamento all’I.N.P.S. delle ritenute previdenziali per importi di esigua entità.

L’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è, ad oggi, ancora reato

Omesso versamento all'INPS

Benché taluni Tribunali si siano pronunciati nel senso di ritenere già depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2 d.l. 463/1983) per importi non superiori a 10.000 euro annui, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38080 del 2014, si è espressa in senso contrario.
Ha così precisato che ancora commette reato il datore di lavoro che non versa all’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti (salvo il caso in cui il detto versamento venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione della violazione).
Invero, la legge 67/2014 si è solo limitata a delegare ..