Responsabilità medica: la colpa lieve del sanitario che si è attenuto alle linee guida non è penalmente rilevante

responsabilità penale del medico

Con la sentenza n. 23283 del 6 giugno 2016 la Corte di Cassazione, sezione IV penale, ha chiarito che la novella legislativa di cui all’art. 3 legge 189/2012 (c.d. legge Balduzzi) ha escluso la rilevanza penale della colpa lieve del sanitario rispetto a quelle condotte lesive che abbiano osservato linee guida o pratiche terapeutiche mediche virtuose, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica. Oltre ad aver sottolineato che l’irrilevanza penale delle condotte dei sanitari qualificate da colpa lieve si deve estendere anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge Balduzzi, la Suprema Corte ha altresì statuito che la limitazione di responsabilità, in caso di colpa lieve, può operare, per le condotte professionali conformi alle linee guida ed alle buone pratiche, anche in caso di errori che siano connotati da profili di colpa generica diversi dalla imperizia.