Guida in stato di ebbrezza: è nullo il prelievo del sangue, richiesto dalla P.G, senza l’avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore

guida in stato di ebbrezza - prelievo del sangue

La Corte di Cassazione, sez. IV penale, con la sentenza n. 46386 del 23 ottobre 2015 (depositata il 23 novembre 2015) ha stabilito che in caso di incidente stradale, il prelievo ematico che non sia già stato effettuato dal personale sanitario, ma sia richiesto dalla Polizia giudiziaria all’esclusivo fine dell’accertamento del tasso alcolemico, non può essere effettuato in caso di espresso dissenso dell’indagato (non si ritiene, invece, sufficiente l’implicita manifestazione di volontà contraria), ed è nullo se non preceduto dall’avviso al conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

La nullità dell’accertamento dello stato di ebbrezza può essere dedotta in giudizio, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado

alcooltest

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 5396 /2015, hanno ritenuto che qualora al conducente di un veicolo, sottoposto alla verifica dello stato di ebbrezza con cui si è posto alla guida, non venga dato l’avviso della sua facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia durante l’espletamento dell’atto urgente, la nullità di un tale accertamento potrà essere dedotta in giudizio, prima della pronuncia della sentenza di primo grado. E’ da escludere che il conducente debba, a pena di decadenza, eccepire la detta nullità prima del compimento delle operazioni relative all’alcooltest o immediatamente dopo. L’accoglimento di una tale eccezione, in giudizio, comporta l’inutilizzabilità dei risultati dell’etilometro come prova dello stato di ebbrezza alcolica.