È legge la c.d. riforma Orlando: le modifiche al codice penale e al codice di procedura penale

riforma Orlando

Lo scorso 14 giugno 2017, la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva e con voto di fiducia, la c.d. riforma Orlando, ossia il disegno di legge n. 4368, che prevede importanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed all’ordinamento penitenziario. Alcune delle novità introdotte dal provvedimento in esame, che si compone di un unico articolo, suddiviso in 95 commi, entrano in vigore (salvo per talune diverse previsioni ad hoc) al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Altre novità, invece, sono oggetto di specifiche deleghe al Governo per l’emanazione di decreti legislativi in determinate materie.

La non punibilità per particolare tenuità del fatto introdotta dal decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015

tenuità del fatto - in vigore

Il decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015, in vigore dal 2 aprile 2015, introduce all’art. 131-bis c.p. il nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto: “la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.

La riabilitazione: i presupposti per la concessione, la richiesta e il procedimento

riabilitazione penale

L’istituto della riabilitazione (artt. 178 e 179 c.p.) consente la cancellazione dei reati dal Casellario giudiziale, nonché l’estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali che derivano da una sentenza di condanna (o da un decreto penale di condanna). Lo Studio legale Lucino assiste coloro che sono interessati ad ottenere la riabilitazione: dalla redazione attenta e approfondita dell’istanza di riabilitazione, che deve comprovare la sussistenza dei requisiti necessari per la concessione del beneficio, alla discussione in udienza delle ragioni che fondano detta richiesta, nonché alla assistenza nella fase successiva al provvedimento di accoglimento o diniego della riabilitazione.