Non costituisce reato la lesione causata in un incontro sportivo, quando sussiste la scriminante dell’accettazione del rischio consentito

scriminante attività sportiva

Con la sentenza n. 9559 dell’8 marzo 2016 la Corte di Cassazione, sez. IV, ha confermato l’opinione comune per cui gli eventi lesivi, causati nel corso di incontri sportivi e nel rispetto delle regole del gioco, sono scriminati per l’operare dell’accettazione del rischio consentito. Ha precisato che la causa di giustificazione atipica dell’accettazione del rischio consentito sussiste, con la conseguente esclusione dell’antigiuridicità del fatto quando si tratti di un atto posto in essere senza volontà lesiva e nel rispetto del regolamento e l’evento di danno sia la conseguenza della natura stessa dell’attività sportiva, che importa come contatto fisico; o, quando, pur in presenza di una violazione della norma regolamentare, debba constatarsi l’assenza della volontà di ledere l’avversario e il finalismo dell’azione correlato all’attività sportiva.

I reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali

omicidio stradale

Lo scorso 2 marzo 2016, dopo un lunghissimo iter parlamentare protrattosi per quattro anni, è stato definitivamente approvato il disegno di legge che introduce nel codice penale i reati autonomi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali (art. 589-bis e art. 590-bis c.p.). Le nuove disposizioni prevedono, oltre alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida, sanzioni penali molto severe nei casi in cui il conducente si sia posto alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, o abbia guidato senza patente o con patente sospesa o revocata, o abbia causato l’incidente stradale con condotte di particolare pericolosità, o si sia dato alla fuga dopo l’incidente.