Riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali e delle ferie dei magistrati

sospensione feriale

Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 ha modificato la legge n. 742 del 1969, riducendo il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, prima fissato “dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno”, al periodo “dal 6 al 31 agosto di ciascun anno”. Pertanto, a partire dal 2015 la sospensione feriale avrà una durata di 25 giorni, e non più di 45.
Durante il periodo di tempo specificato non si contano i termini previsti dalla legge processuale: in altre parole, se ad esempio un termine scade durante il periodo feriale, tale scadenza viene posticipata a dopo il periodo feriale.