È legge la c.d. riforma Orlando: le modifiche al codice penale e al codice di procedura penale

riforma Orlando

Lo scorso 14 giugno 2017, la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva e con voto di fiducia, la c.d. riforma Orlando, ossia il disegno di legge n. 4368, che prevede importanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed all’ordinamento penitenziario. Alcune delle novità introdotte dal provvedimento in esame, che si compone di un unico articolo, suddiviso in 95 commi, entrano in vigore (salvo per talune diverse previsioni ad hoc) al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Altre novità, invece, sono oggetto di specifiche deleghe al Governo per l’emanazione di decreti legislativi in determinate materie.

La messa alla prova per gli adulti: due recenti pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione

Cassazione - messa alla prova

Sull’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, introdotto con la legge 28 aprile 2014 n. 67, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono recentemente pronunciate con due distinte sentenze. Con la sentenza n. 33216 del 29 luglio 2016 (ud. 31 marzo 2016) hanno stabilito che “l’ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova non è autonomamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 c.p.p., in quanto l’art. 464-quater, comma 7, c.p.p., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova”. Con la sentenza n. 36272 del 1° settembre 2016 (ud. 31 marzo 2016) hanno ritenuto che “ai fini dell’individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, il richiamo contenuto nell’art. 168-bis c.p. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese le circostanze ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato”.