depenalizzazione 2016Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016 i decreti legislativi del 15 gennaio 2016 n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell’art. 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67) e n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione a norma dell’art. 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n.67), dei quali ci siamo già occupati nel precedente articolo “Depenalizzazione e abrogazione di reati con conseguente introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili”.

I due decreti legislativi, che entreranno in vigore il 6 febbraio 2016, cancellano dal codice penale e da alcune leggi speciali una quarantina circa di reati: questi fatti, dunque, non saranno più oggetto di procedimenti penali, ma ricadranno nelle attenzioni del giudice civile o dell’autorità amministrativa.

I reati abrogati con conseguente introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili

Completiamo ora l’elenco dei reati che il decreto legislativo n. 7 del 2016 ha abrogato con conseguente introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili:

  • Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)
  • Falsità in foglio firmato in bianco. Atto provato (art. 486 c.p.)
  • Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall’art. 486 c.p.
  • Uso di atto falso. Atto privato (art. 489, comma 2, c.p.)
  • Soppressione, distruzione e occultamento di scritture private vere (art. 490 c.p.)
  • Ingiuria (art. 594 c.p.)
  • Sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.)
  • Danneggiamento ‘semplice’ (art. 635, comma 1, c.p.)
  • Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.)

Per tali fatti il Legislatore ha stabilito sanzioni pecuniarie civili comprese tra 100 e 8.000 euro e comprese, per i fatti più gravi, tra 200 e 12.000 euro; in aggiunta a queste, lo stesso Giudice civile potrà condannare il responsabile della violazione al risarcimento del danno della persona offesa. In ogni caso, la sanzione sarà commisurata alla gravità della violazione, alla reiterazione dell’illecito, nonché alla personalità ed alle condizioni economiche del soggetto agente. Questi, inoltre, potrà essere ammesso al pagamento della sanzione a rate (da 2 a 8 mesi, comunque non inferiori a 50 euro mensili), e potrà in ogni momento estinguere la sanzione pecuniaria con un unico pagamento. Il provento della sanzione pecuniaria civile è devoluto a favore della Cassa delle Ammende.

Ad esempio, l’ingiuria, sino ad ora punita con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a 516 euro, prevede ora una sanzione pecuniaria civile compresa tra 100 e 8.000 euro; l’ingiuria aggravata dall’attribuzione di un fatto determinato o dalla sua commissione in presenza di più persone, fino ad ora punita con la reclusione sino ad un anno o con la multa sino a 1.032 euro, prevede ora una sanzione pecuniaria civile compresa tra 200 e 12.000 euro.

I reati depenalizzati

I reati che, invece, il decreto legislativo n. 8 del 2016 ha depenalizzato, così trasformandoli in illeciti amministrativi, sono:

  • Atti osceni (art. 527, comma 1, c.p.)
  • Pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528, commi 1 e 2)
  • Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 652, commi 1 e 2, c.p.)
  • Abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.)
  • Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (art. 668, commi 1, 2 e 3, c.p.)
  • Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (art. 726 c.p.)
  • Mancato rispetto dell’autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico (art. 28, comma 2, d.P.R. 309/1990)
  • Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, se l’importo omesso è inferiore a 10.000 euro annui (art. 2 d.l. 463/1983)
  • Guida senza patente (art. 116, comma 15, d.lgs. 285/1992)
  • Omessa identificazione e omessa registrazione in materia di riciclaggio (art. 55, commi 1 e 4, d.lgs. 231/2007)
  • Impedito controllo ai revisori (art. 29 d.lgs. 39/2010)
  • Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari da parte del pubblico ufficiale (art. 235 del R.d. 267/1942)
  • Emissione di assegno da parte dell’istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (art. 117 R.d. 1736/1933)
  • Interruzione volontaria della propria gravidanza senza l’osservazione delle modalità indicate dalla legge (art. 19, comma 2, legge 194/1978)
  • Violazione delle norme per l’impianto e l’uso di apparecchi radioelettrici privati (art. 11 R.d. 234/1931)
  • Abusiva concessione in noleggio, in materia di diritto d’autore (art. 171-quater 633/1941)
  • Omissione di denuncia di beni, in materia di guerra (art. 3 d.lgs. 506/1945)
  • Alterazione del contrassegno di macchine (art. 15 l. 1329/1965)
  • Plurime fattispecie di contrabbando nel movimento delle merci (d.P.R. 43/1973)

Per tali fatti il Legislatore ha previsto severe sanzioni amministrative che, a seconda della gravità, sono comprese tra 5.000 e 10.000 euro, tra 5.000 e 15.000 euro, tra 5.000 e 30.000 euro, tra 5.000 e 50.000 euro, tra 6.000 a 18.000 euro, tra 10.000 e 30.000 euro, e tra 10.000 e 50.000 euro.

Ad esempio, gli atti osceni, prima puniti con la reclusione da 3 mesi a 3 anni, comportano ora l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra 5.000 e 30.000 euro; l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, se l’importo omesso è inferiore a 10.000 euro annui, comporta la sanzione amministrativa compresa tra 10.000 e 50.000 euro; se invece, l’importo omesso è superiore a 10.000 euro annui, il fatto è reato ed è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro. Ancora, la guida senza patente, prima reato punito con un’ammenda tra 2.257 e 9.032 euro, quale illecito amministrativo sarà sanzionata con un pagamento compreso tra 5.000 e 30.000 euro.

Sulle scelte del Legislatore

Come espressamente annunciato, obiettivi della recente riforma sono stati quello di deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, e quello di rendere la sanzione maggiormente effettiva ed efficace, oltre a quello di apprestare una maggiore tutela alla persona offesa con la previsione di una condanna al risarcimento del danno pronunciata dal Giudice civile.

Dal punto di vista del responsabile della violazione, questi, non più sottoposto ad un processo penale, vedrà intoccata la sua fedina penale, ma verrà sanzionato con severe sanzioni civili o amministrative.

In generale, la scelta del Legislatore circa le ipotesi di reato abrogate (dal d.lgs. n. 7 del 2016) e depenalizzate (dal d.lgs. n. 8 del 2016) è principalmente ricaduta su fattispecie di scarsa offensività e di minore allarme sociale. Tuttavia, qualche perplessità suscita la depenalizzazione dell’omessa identificazione e della omessa registrazione della clientela ai fini dell’antiriciclaggio (art. 55, commi 1 e 4, d.lgs. 231/2007), da parte di società di gestione del risparmio, compagnie di assicurazione, banche e Poste. Vero è, però, che per tali fatti aumenta considerevolmente la sanzione: dalla multa compresa tra 2.600 e 13.000 euro alla sanzione amministrativa compresa tra 5.000 e 30.000 euro. E dubbi potrebbe altresì sollevare la scelta di depenalizzare l’impedito controllo ai revisori (art. 29 d.lgs. 39/2010): a meno che non sia stato causato un danno a terzi o soci, il consiglio di amministrazione che impedisce l’acquisizione di informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o l’accertamento di irregolarità, dovrà pagare solo una sanzione amministrativa (compresa tra 10.000 e 50.000 euro), peraltro più bassa della previgente ammenda (che poteva giungere sino a 75.000 euro).

In vigore dal 6 febbraio 2016 la depenalizzazione e l’abrogazione di reati