depenalizzazione 2016Il Consiglio dei Ministri (n. 100), lo scorso 15 gennaio 2016, ha definitivamente approvato due decreti legislativi, l’uno in materia di depenalizzazione e l’altro in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, in ottemperanza alla delega contenuta nella legge n. 67 del 2014. Per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni si attende l’imminente pubblicazione dei detti decreti sulla Gazzetta Ufficiale.

Il decreto legislativo in tema di depenalizzazione

Il decreto legislativo in tema di depenalizzazione (a norma dell’art. 2, comma 2, legge n. 67 del 2014) trasforma taluni reati in illeciti amministrativi, al fine di deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, e di rendere più effettiva la sanzione. Come si legge nel comunicato stampa del recente Consiglio dei Ministri, “si ritiene infatti che rispetto a tali illeciti abbia più forza di prevenzione, generale e speciale, una sanzione certa in tempi rapidi che la minaccia di un processo penale che, per il particolare carattere dell’illecito e per i tempi stessi che scandiscono il procedimento penale, rischia di causare la mancata sanzione”.

Lo schema del detto decreto, che si articola in interventi sia sul codice penale che sulle leggi speciali, prevede la depenalizzazione di tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda previsti al di fuori del codice penale ed una serie di reati previsti invece nel codice penale. Rimangono tuttavia entro il sistema penale i reati che, pur prevedendo la sola pena della multa o dell’ammenda, attengono a materie come la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’urbanistica, l’ambiente, la sicurezza pubblica, i giochi d’azzardo e le scommesse, le armi, e il finanziamento ai partiti.

Il decreto legislativo in tema di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili

Il decreto legislativo in tema di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili (a norma dell’art. 2, comma 3, legge n. 67 del 2014) prevede la sostituzione della pena con la sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla persona offesa.

L’obiettivo della riforma è quello di costruire una sanzione più efficace ed effettiva nei confronti di illeciti di scarsa offensività ma che comunque meritano una risposta adeguata da parte dello Stato. Si legge, infatti, nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri che la sostituzione della sanzione penale con la sanzione pecuniaria civile, oltre al risarcimento del danno alla vittima, “non solo determinerà più certezza nel colpire il responsabile dell’illecito, ma libererà le procure da affari di scarsa rilevanza che troppo spesso non trovano sanzione a causa dell’ingolfamento degli affari in ambito penale”. Nei confronti di tali illeciti di scarsa offensività, si ritiene che la certezza di una sanzione civile di carattere economico e del risarcimento del danno abbia più forza di prevenzione e di tutela della persona offesa rispetto ad un eventuale, ma molto spesso non effettivo, processo penale.

La persona offesa potrà dunque ricorrere al giudice civile per il risarcimento del danno patito, e lo stesso magistrato, oltre ad accordare un tale indennizzo, stabilirà anche una sanzione pecuniaria da pagare all’erario dello Stato.

Rientrano nel catalogo dei reati abrogati e degli illeciti civili introdotti, ad esempio, l’ingiuria, la sottrazione di cose comuni e l’appropriazione di cose smarrite, per i quali la sanzione può andare da 100 a 8.000 euro; tale sanzione aumenta invece (da 200 a 12.000 euro) rispetto a fatti come l’ingiuria aggravata dall’attribuzione di un fatto determinato o dalla presenza di più persone, l’uso di scritture private falsificate o la distruzione di scritture private.

Alcune delle fattispecie che non saranno più previste come reato

Verrà depenalizzato il reato di guida senza patente (o con patente non in regola o scaduta): non sarà più sottoposto a processo penale colui che si pone, per la prima volta, alla guida di un veicolo senza patente; sarà tuttavia condannato ad una sanzione compresa tra 5.000 e 30.000 euro (in luogo dell’ammenda che ora era prevista tra 2.257 e 9.032 euro), nonché al fermo e alla confisca amministrativa del mezzo. Il reato, invece, continuerà a sussistere in caso di recidiva.

Verrà trasformata in illecito amministrativo anche la violazione delle disposizioni sulla coltivazione della cannabis a scopo terapeutico: anche in questo caso la relativa sanzione sarà compresa tra 5.000 e 30.000 euro. La depenalizzazione di questa condotta riguarderà solo chi è stato autorizzato alla detta coltivazione per fini terapeutici o di ricerca.

A venire depenalizzati saranno anche gli atti osceni (art. 527, comma 1, c.p.), nonché le pubblicazioni e gli spettacoli osceni (art. 528, commi 1 e 2, c.p.): saranno sanzionati con una sanzione amministrativa compresa, per i primi tra 5.000 e 30.000 euro, per i secondi tra 10.000 e 50.000 euro.

Dall’altra parte, reati come l’ingiuria (art. 594 c.p.), la falsità in scrittura privata, la falsità in foglio firmato in bianco tra privati, la distruzione di scritture private, la sottrazione di cose comuni da parte del comproprietario e l’appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose ricevute per errore o caso fortuito, vengono abrogati e trasformati in illecito civile. Di conseguenza, per tali fatti la persona offesa non dovrà più sporgere denuncia-querela, ma dovrà rivolgersi al Giudice civile per il risarcimento del danno. Lo stesso Giudice, oltre all’indennizzo alla vittima, condannerà altresì l’autore della condotta illecita a pagare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.

Del pari non sarà più reato il danneggiamento “semplice” di cui all’art. 635, comma 1, c.p., mentre saranno ancora oggetto di processi penali il danneggiamento aggravato e il disturbo della quiete pubblica.

Infine, in seguito ad accesi dibattiti e polemiche, il reato di immigrazione clandestina è stato espunto dall’elenco delle fattispecie che non saranno più previste come reati.

 

Depenalizzazione, abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili