corte costituzionaleAbbiamo già illustrato il procedimento per decreto, disciplinato agli artt. 459 ss. c.p.p., nell’articolo “Il decreto penale di condanna”, cui rinviamo per l’approfondimento degli aspetti premiali previsti per l’imputato.

Torniamo ora sull’argomento, dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 201 del 21 luglio 2016 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1 lett. e), c.p.p., per contrasto con l’art. 24 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova”.

L’opposizione al decreto penale di condanna e la richiesta di riti speciali

Come abbiamo esposto nell’articolo già pubblicato e sopra richiamato, contro il decreto penale il condannato (e la persona civilmente obbligata), anche tramite il difensore, può presentare opposizione entro 15 giorni dalla notificazione del decreto. Ai sensi dell’art. 461, comma 3, c.p.p. con la dichiarazione di opposizione l’imputato può chiedere al Giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio abbreviato o il patteggiamento oppure il giudizio immediato. Di qui, ex art. 460 c.p.p., il decreto penale di condanna deve contenere l’avviso che l’imputato con l’opposizione può chiedere uno dei riti speciali ora menzionati.

Ma con la legge del 28 aprile 2014, n. 67 il Legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo procedimento speciale, quello della sospensione del processo con messa alla prova (per il cui approfondimento si rinvia ai relativi articoli: “La messa alla prova per adulti”, “Prime applicazioni della messa alla prova per adulti e prime questioni da risolvere” e “La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, per gli imputati maggiorenni, è ammissibile anche per più reati”).

L’art. 464-bis, comma 2, c.p.p. stabilisce i termini entro i quali, a pena di decadenza, l’imputato può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova: sono termini diversi, articolati secondo le sequenze procedimentali dei vari riti, e nel procedimento per decreto che qui interessa la richiesta deve essere presentata con l’atto di opposizione. Come negli altri riti speciali, anche nel procedimento per decreto deve ritenersi che la mancata formulazione della richiesta nel termine stabilito dal citato articolo, e cioè con l’atto di opposizione, determini una decadenza: sicché nel giudizio conseguente all’opposizione l’imputato che non l’abbia chiesta prima non può più chiedere la messa alla prova.

Ma a differenza di quanto accade per gli altri riti speciali, l’art. 460, comma 1, c.p.p., tra i requisiti del decreto penale di condanna, non prevede l’avviso all’imputato che ha facoltà, nel fare opposizione, di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Ecco allora che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 201 del 2016, ha rilevato che “Poiché nel procedimento per decreto il termine entro il quale chiedere la messa alla prova è anticipato rispetto al giudizio, e corrisponde a quello per proporre opposizione, la mancata previsione tra i requisiti del decreto penale di condanna di un avviso, come quello previsto dall’art. 460, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. per i riti speciali, della facoltà dell’imputato di chiedere la messa alla prova comporta una lesione del diritto di difesa e la violazione dell’art. 24, secondo comma, Cost.”. L’omissione di un tale avvertimento può infatti determinare un pregiudizio irreparabile, come quello che si è verificato nel caso di specie all’attenzione della Consulta, in cui l’imputato, non essendo stato avvisato della possibilità di chiedere la messa alla prova con l’atto di opposizione, ha formulato la richiesta del nuovo rito speciale solo nel corso dell’udienza dibattimentale, e quindi tardivamente.

Pertanto, e come anticipato, con sentenza additiva è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1 lett. e, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere, mediante l’opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova.

 

L’avviso della facoltà di richiedere la messa alla prova con l’opposizione al decreto penale di condanna