Con la sentenza n. 41 del 2 marzo 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 5, c.p.p. “nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni”.