Lavoro di pubblica utilità: non è necessaria l’indicazione dell’ente

lavoro di pubblica utilità

L’imputato che intende svolgere l’attività socialmente utile (artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis C.d.S.), in sostituzione della pena pecuniaria e detentiva comminata per i reati di guida in stato di ebbrezza o guida sotto l’effetto di stupefacenti, non deve necessariamente indicare l’ente presso cui svolgere il lavoro. Così la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34090 del 04.08.2015, ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato la condanna dell’imputato per guida in stato di ebbrezza, negando la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità per mancata indicazione da parte del richiedente dell’ente presso cui svolgere l’attività. Tale onere, invero, non è previsto dall’art. 186, comma 9-bis, C.d.S. (né dall’art. 187, comma 8-bis, C.d.S.), ove si prescrive solo che l’imputato non si opponga alla sostituzione.