lavoro di pubblica utilitàGli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, C.d.S., rispettivamente sulla guida in stato di ebbrezza e sulla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (per l’approfondimento della normativa sul punto si rinvia a “Guida in stato di ebbrezza” e “Guida in stato di alterazione psico-fisica per l’uso di sostanze stupefacenti”), hanno introdotto (a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 120 del 2010) la possibilità di sostituire le pene dell’ammenda e dell’arresto con la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000.

Il lavoro di pubblica utilità

Il lavoro socialmente utile consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività, da svolgere presso enti pubblici territoriali (Stato, regioni, province e comuni) o presso organizzazioni di assistenza sociale, di volontariato o di lotta alle dipendenze. L’attività viene svolta sulla base di convenzioni stipulate dagli enti con il Ministero della Giustizia o, su sua delega, con il Presidente del Tribunale, le quali indicano anche la natura dell’attività in cui può consistere il lavoro socialmente utile.

Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella delle sanzioni sostituite, secondo il tasso di conversione per cui un giorno di lavoro socialmente utile equivale ad un giorno di pena detentiva od a 250 euro di pena pecuniaria. Le modalità ed i tempi della prestazione lavorativa, che può anche essere svolta fuori dall’ambito della provincia di residenza del condannato, non devono essere tali da pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del trasgressore. Il limite massimo della prestazione settimanale è di sei ore di lavoro sostitutivo, a meno che l’imputato non chieda di svolgerne un numero superiore. Quanto al computo della pena sostitutiva, un giorno di lavoro di pubblica utilità è pari ad una prestazione di due ore di attività lavorativa, anche non continuativa.

Non è necessaria l’espressa indicazione, da parte dell’imputato, dell’ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità

Recentemente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34090 del 04.08.2015 (ud. 05.06.2015), ribadendo un orientamento già espresso in altre pronunce (Cass. pen., sez. IV, n. 4927 del 02.02.2012; Cass. pen., sez. IV, n. 19162 del 03.04.2012; e Cass. pen., sez. IV, n. 16234 del 18.01.2013), ha precisato che l’imputato che intende svolgere l’attività socialmente utile, in sostituzione della pena pecuniaria e detentiva, non deve necessariamente indicare l’ente presso cui svolgere il lavoro. Ha così annullato la sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato la condanna dell’imputato per guida in stato di ebbrezza, negando la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità per mancata indicazione da parte del richiedente dell’ente presso cui svolgere l’attività. Tale onere, invero, non è previsto dall’art. 186, comma 9-bis, C.d.S. (né dall’art. 187, comma 8-bis, C.d.S.), ove si prescrive solo che l’imputato non si opponga alla sostituzione.

Più precisamente, come dispongono gli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, C.d.S., le modalità con cui deve svolgersi il lavoro di pubblica utilità sono quelle previste nel d.lgs. n. 274 del 2000, in materia di competenza del Giudice di Pace. L’art. 33 del citato decreto stabilisce che «il giudice… indica nella sentenza il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità…», ed i successivi artt. 43 e 44, rispettivamente sulla esecuzione e sulla modifica della pena del lavoro di pubblica utilità, statuiscono che la sentenza deve contenere le modalità di esecuzione della sanzione di cui si discute. Dunque, nessuna disposizione nel nostro ordinamento prevede la possibilità – tanto meno il dovere – per l’imputato di stabilire lui stesso l’attività da svolgere a favore della collettività, l’ente presso il quale svolgerla, nonché i tempi e le modalità di esecuzione della stessa.

E in questo senso si era già espressa la giurisprudenza di legittimità: «In tema di reato di guida sotto l’influenza dell’alcool…, ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il predetto reato con quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesta alcuna istanza dell’imputato, essendo sufficiente, ex art. 186, comma nono bis, c.d.s., la sua non opposizione. Ne deriva che ove l’imputato abbia manifestato la “non opposizione”, la legge non gli impone alcun obbligo determinativo delle modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio sostitutivo della pena irrogata, obbligo che ricade, invece, sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio» (Cass. pen., sez. IV, n. 4927 del 02.02.2012). Nel testo della richiamata pronuncia, la Suprema Corte ha specificato che «se non è necessaria una esplicita richiesta dell’imputato, ma è sufficiente solo la sua non opposizione, resa ancor più evidente dalla sollecitata istanza in tal senso, non è dato scorgere il perché o il per come l’imputato medesimo debba essere gravato dell’obbligo di indicare “l’ente presso cui si intenda svolgere l’attività, il consenso di tale ente, il piano di lavoro concordato unitamente al calendario delle giornate lavorative necessarie a coprire l’entità della pena sostituita, ecc.”, in un momento (ben diverso da quello di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 33 concernente il giudice di pace, sopra evocato), peraltro, in cui… neppure si sa quale pena il giudice si determinerà ad irrogare. Una volta che egli abbia manifestato la “non opposizione” addirittura chiedendo quel beneficio, la legge non gli impone alcun obbligo determinativo delle modalità di esecuzione dello stesso, che non può che spettare solo a chi, nella mera non opposizione del destinatario, quel beneficio si determini a disporre».

Ancora a sostegno dell’interpretazione accolta dalla Suprema Corte, lo stesso comma 9-bis dell’art. 186 C.d.S. dispone che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita dal lavoro di pubblica utilità anche mediante il decreto penale di condanna, qualora non vi sia opposizione dell’imputato. Dunque, anche un atto emesso dal Giudice su impulso del Pubblico Ministero, senza l’intervento dell’imputato (è sufficiente, infatti, che questi non si opponga), può indicare le modalità con cui deve eseguirsi il lavoro di pubblica utilità. Ne deriva, a maggior ragione, che anche il Giudice al quale l’imputato manifesti la sua intenzione a svolgere la prestazione a favore della comunità, in luogo della sanzione detentiva e pecuniaria, può (rectius deve) specificare le direttive entro le quali dovrà svolgersi la sanzione sostitutiva del lavoro.

In sintesi, non sussiste in capo all’imputato l’obbligo di indicare l’ente presso il quale si intende svolgere l’attività non retribuita e di presentare la documentazione concernente il consenso di tale ente nè il piano di lavoro concordato; del resto, la sostituzione della pena non richiede nemmeno un’istanza dell’imputato, essendo subordinata solo alla sua non opposizione.

Ad ogni modo, lo Studio dell’Avv. Francesco Lucino, qualora sia interesse del proprio Assistito sostituire la pena con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, si premura di ricercare, anzitempo e d’intesa con l’interessato, l’ente presso il quale è possibile svolgere l’attività lavorativa, così da indicarlo direttamente al Giudice.

 

Lavoro di pubblica utilità: non è necessaria l’indicazione dell’ente