Il reato di tortura: ora una legge esiste… ma numerosi sono i dubbi e i punti controversi

reato di tortura

La legge n. 110 del 14 luglio 2017 ha introdotto nel nostro ordinamento il delitto di tortura, in notevole ritardo rispetto alla Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984, ratificata dall’Italia nel 1988. Il lungo iter legislativo della legge 110/2017, che ha introdotto nel nostro codice penale i reati di tortura (art. 613-bis c.p.) e di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613-ter c.p.), è stato per anni caratterizzato da accese polemiche tra le forze politiche e tra l’opinione pubblica, incalzate anche da alcuni gravi episodi di cronaca. Il testo licenziato dal Parlamento presenta rilevanti differenze rispetto all’iniziale proposta di legge, e non sono mancate le insoddisfazioni e le critiche da parte dello stesso Presidente della Commissione per i diritti umani del Consiglio d’Europa, che ha lamentato una formulazione del reato di tortura divergente rispetto a quella contenuta nella Convenzione ONU, nonché da parte di associazioni che si occupano di tortura (come Amnesty International ed Antigone), per le quali le nuove disposizioni rischiano di non essere efficaci per la prevenzione ed il contrasto di gravi condotte.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la riforma Orlando: come cambia il codice penale

codice penale - riforma Orlando

Il 4 luglio 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. riforma Orlando), recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario. Pertanto, le nuove disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il prossimo 3 agosto 2017. Sul diritto penale sostanziale la recente riforma interviene con l’introduzione di una nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie, con l’inasprimento del regime sanzionatorio di taluni delitti e con il ‘prolungamento’ dei tempi per la prescrizione dei reati, in particolare con l’introduzione di nuove cause di sospensione del corso della prescrizione.

La messa alla prova per gli adulti: due recenti pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione

Cassazione - messa alla prova

Sull’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, introdotto con la legge 28 aprile 2014 n. 67, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono recentemente pronunciate con due distinte sentenze. Con la sentenza n. 33216 del 29 luglio 2016 (ud. 31 marzo 2016) hanno stabilito che “l’ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova non è autonomamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 c.p.p., in quanto l’art. 464-quater, comma 7, c.p.p., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova”. Con la sentenza n. 36272 del 1° settembre 2016 (ud. 31 marzo 2016) hanno ritenuto che “ai fini dell’individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, il richiamo contenuto nell’art. 168-bis c.p. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese le circostanze ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato”.