Principio di riserva di codice nella materia penale e modifiche al codice penale

Principio di riserva di codice nella materia penale e modifiche al codice penale

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 103 del 23 giugno 2017 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), il decreto legislativo n. 21 del 1° marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2018 ed in vigore dal 6 aprile 2018, ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della riserva di codice nella materia penale ed ha proceduto all’inserimento nel codice penale di talune fattispecie criminose, prima disciplinate nelle leggi speciali. Di nuova introduzione sono, ad esempio, l’art. 570-bis c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio), l’art. 586-bis c.p. (c.d. doping), i delitti contro la maternità (artt. 593-bis e 593-ter c.p.) e i delitti contro l’eguaglianza (artt. 604-bis e 604-ter c.p.)

La riforma dei reati tributari è legge

reati tributari

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015 il decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015 di riforma dei reati tributari di cui al d. lgs. n. 74 del 2000. Il nuovo decreto, che sarà in vigore a partire dal 22 ottobre 2015, prevede una importante revisione del sistema sanzionatorio penale tributario. Di particolare interesse sono gli innalzamenti delle soglie di punibilità (come per i reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. 74/2000, rispettivamente di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e di omesso versamento dell’IVA) e gli aggravamenti di pena (come per i reati di cui agli artt. 10 e 10-quater d.lgs. 74/2000, rispettivamente di occultamento o distruzione di documenti contabili e di indebita compensazione). Le modifiche del nuovo decreto riguardano altresì la causa di non punibilità dell’estinzione del debito tributario e le circostanze del reato.

Il decreto penale di condanna

decreto penale di condanna

Il procedimento per decreto, disciplinato agli artt. 459 ss. c.p.p., è un procedimento speciale che ha lo scopo di evitare sia l’udienza preliminare sia il dibattimento. Il decreto penale di condanna comporta una serie di benefici per l’imputato, fra i quali la diminuzione della pena sino alla metà del minimo edittale. Tuttavia, l’imputato, anche tramite il difensore, può presentare opposizione avverso il decreto entro 15 giorni dalla notificazione.