In attuazione della delega contenuta nella legge n. 103 del 23 giugno 2017 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), il decreto legislativo n. 21 del 1° marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2018 ed in vigore dal 6 aprile 2018, ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della riserva di codice nella materia penale ed ha proceduto all’inserimento nel codice penale di talune fattispecie criminose, prima disciplinate nelle leggi speciali.

Il principio della riserva di codice nella materia penale

Al fine di ‘riordinare’ la materia penale e dare centralità al codice penale, il recente decreto legislativo ha introdotto il principio della riserva di codice all’art. 3-bis del codice penale: “Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia”.

Come si legge nella relazione illustrativa del detto decreto, la ratio della nuova disposizione è quella di razionalizzare e rendere, quindi, maggiormente conoscibile e comprensibile la normativa penale, ponendo un freno alla eccessiva e non sempre intellegibile produzione legislativa di settore.

Nell’ottica di rendere più facilmente conoscibili i precetti e le sanzioni, il principio di cui al nuovo art. 3-bis c.p. pone al centro del sistema penale il codice, ponendo così le basi per una futura riduzione dell’area dell’intervento punitivo.

Le fattispecie incriminatrici introdotte nel codice penale a tutela della persona

In linea con il nuovo principio, il decreto legislativo in esame ha proceduto ad introdurre nel codice penale plurime fattispecie incriminatrici, prima disciplinate in altre disposizioni dell’ordinamento, ed i cui beni oggetto di tutela sono di rilevanza costituzionale.

Non vengono invece estrapolati, ed ‘importati’ nel codice penale, quei precetti penali che sono contenuti in un testo di legge già organico o anch’esso di tipo codicistico, come ad esempio le disposizioni penali in materia di sicurezza nella circolazione stradale, o come le norme in materia di armi.

Entrando ora nel merito delle novità, il d.lgs. n. 21 del 2018 ha in parte riformato l’art. 388 c.p. (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), prevedendo al comma 2 la punibilità di chi elude l’ordine di protezione previsto all’art. 342-ter c.c. ovvero un provvedimento di eguale contenuto; di conseguenza è stata abrogata la corrispettiva disposizione, contenuta all’art. 6 legge 154/2001.

Vengono inoltre introdotti l’art. 289-ter c.p. sul reato di sequestro di persona a scopo di coazione (con abrogazione degli artt. 3 e 4 legge 718/1985), l’art. 570-bis c.p. sul reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (con abrogazione dell’art. 12-sexies legge 898/1970 e dell’art. 3 legge 54/2006), e l’art. 586-bis c.p. sul c.d. doping ossia il reato di utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti (con abrogazione dell’art. 9 legge 376/2000). La collocazione della materia del doping all’interno del codice penale, tra i delitti contro la persona, ha il chiaro significato di una presa di posizione a favore della salvaguardia della integrità fisica del soggetto, piuttosto che della tutela del fair play sportivo.

Al Titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro II del codice penale è stato introdotto il Capo I-bis (Dei delitti contro la maternità), che raccoglie l’art. 593-bis c.p. sul reato di interruzione colposa di gravidanza e l’art. 593-ter c.p. sul reato di interruzione di gravidanza non consensuale (con conseguente abrogazione degli artt. 17 e 18 della legge 194/1978).

Le novità riguardano anche l’art. 601 c.p. sul reato di tratta di persone, nel quale vengono aggiunti i commi 3 e 4, che prevedono la punibilità del comandante, dell’ufficiale o del componente dell’equipaggio della nave nazionale o straniera che procede alla tratta di persone (con abrogazione degli artt. 1152 e 1153 del codice della navigazione, approvato con R.d. 327/1942).

Parimenti è stata modificata anche la disposizione sul traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p.), che rappresenta un fenomeno criminale in esponenziale aumento e di grande allarme sociale: viene così inserita all’interno del codice penale la punizione di chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico, e viene disposta l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione, qualora il responsabile di una delle condotte indicate nell’articolo in esame eserciti una professione sanitaria.

Nuova è anche la Sezione I-bis (Dei delitti contro l’eguaglianza), ritagliata all’interno del Capo III (Dei delitti contro la libertà individuale) del Titolo XII (Dei delitti contro la persona) del codice penale. Ivi viene collocato l’art. 604-bis c.p. che punisce i fatti di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (reato prima previsto dall’art. 3 legge 654/1975, novellato con la più recente legge 115/2016, articolo che ora viene conseguentemente abrogato). Segue poi la previsione all’art. 604-ter c.p. della circostanza aggravante per i fatti commessi con finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso.

Le fattispecie incriminatrici introdotte nel codice penale a tutela dell’ambiente

Con riferimento alla tutela dell’ambiente, il decreto legislativo in esame ha introdotto l’art. 452-quaterdecies c.p. che punisce le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (con conseguente abrogazione della rispettiva disposizione contenuta all’art. 260 d.lgs. 152/2006).

Mentre tale previsione risultava scissa dalla disciplina amministrativa dei rifiuti, contenuta nel d.lgs. 152/2006, e se ne è imposta quindi l’estrapolazione, tutti gli altri reati ambientali sono disciplinati in corpi normativi unitari e tendenzialmente esaustivi. Pertanto, non essendo opportuno scindere le sanzioni penali dai pertinenti precetti amministrativi, non si è proceduto all’inserimento all’interno del codice penale di altre fattispecie incriminatrici a tutela dell’ambiente.

Le fattispecie incriminatrici introdotte nel codice penale a tutela del sistema finanziario

Il reato di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, considerata la sua estraneità al d.lgs. 231/2007 dedicato alla prevenzione del riciclaggio, in cui era inserito all’art. 55, viene ora collocato all’art. 493-ter c.p.

Del pari, anche la fattispecie criminosa del trasferimento fraudolento di valori, prima contemplata dall’art. 12-quinquies d.l. 306/1992, convertito con modificazioni dalla legge 356/1992, è stata ricollocata all’art. 512-bis c.p. tra i delitti contro l’economia pubblica.

Le modifiche al codice penale in materia di associazione di tipo mafioso e con finalità di terrorismo e di altri gravi reati

Sono poi state inserite nel codice penale le circostanze aggravanti dei delitti commessi avvalendosi delle modalità mafiose ovvero dei delitti con finalità di terrorismo: e precisamente sono stati inseriti l’art. 61-bis c.p. (Circostanza aggravante del reato transnazionale), l’art. 69-bis c.p. (Casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze), l’art. 270-bis c.p. (Circostanze aggravanti e attenuanti) e l’art. 416-bis.1 c.p. (Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose), con la conseguente abrogazione delle relative disposizioni contenute nelle leggi speciali.

Le modifiche in materia di confisca

In ultimo, il decreto legislativo n. 21 del 1° marzo 2018 si è preoccupato di disciplinare in maniera organica nel codice penale le misure di sicurezza patrimoniali che rappresentano un fondamentale strumento di contrasto al sempre più dilagante fenomeno dell’accumulo dei patrimoni illeciti. A tal fine la recente riforma legislativa ha inserito nel codice penale l’art. 240-bis relativo alla confisca in casi particolari, che presuppone la condanna, o una pronuncia ad esse equiparata, per uno dei delitti elencati nella medesima disposizione. A ciò si è ovviamente aggiunta la modifica dell’art. 104-bis disp.att.c.p.p., nonché l’introduzione dell’art. 183-quater disp.att.c.p.p. e dell’art. 578-bis c.p.p.

tabella d.lgs. 21/2018

 

Principio di riserva di codice nella materia penale e modifiche al codice penale