L’esito positivo dell’esame delle urine non basta a configurare il reato di cui all’art. 187 C.d.S.

guida sotto l'effetto di droghe

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35334 del 24 agosto 2015, confermando l’orientamento ormai consolidato nelle precedenti pronunce, ha affermato che ai fini dell’affermazione della penale responsabilità per il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica, l’esito positivo dell’analisi chimica delle urine non è sufficiente se non è accompagnato da una visita medica di supporto che accerti che il conducente abbia effettivamente guidato sotto l’effetto di stupefacenti.