L’esito positivo dell’esame delle urine non basta a configurare il reato di cui all’art. 187 C.d.S.

guida sotto l'effetto di droghe

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35334 del 24 agosto 2015, confermando l’orientamento ormai consolidato nelle precedenti pronunce, ha affermato che ai fini dell’affermazione della penale responsabilità per il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica, l’esito positivo dell’analisi chimica delle urine non è sufficiente se non è accompagnato da una visita medica di supporto che accerti che il conducente abbia effettivamente guidato sotto l’effetto di stupefacenti.

La prova del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per l’uso di sostanze stupefacenti

Guida sotto l'effetto di stupefacenti

La Corte di Cassazione ha deliberato che il reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti risulta integrato dalla concorrenza di due elementi: uno consistente nell’accertamento specialistico della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, l’altro, obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria, lo stato di alterazione.