Come più volte precisato dalla Corte di Cassazione, la condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica; di talché, se il commento è offensivo, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica di cui all’art. 595, comma 3, c.p.
È aggravata la diffamazione su Facebook
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