Il nuovo art. 590-sexies c.p.: responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario

riforma sanitaria - art. 590-sexies

Lo scorso 28 febbraio 2017 la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 2224 proposto dagli onorevoli Gelli e Bianco, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Sotto il profilo penale, la novità più importante del disegno di legge in questione è l’abrogazione dell’art. 3 della legge 189/2012, c.d. legge Balduzzi, con l’eliminazione della distinzione tra colpa lieve e colpa grave, e l’introduzione dell’art. 590-sexies c.p. (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). La nuova disposizione prevede che in caso di morte o lesioni personali del paziente in cura, la condotta del medico non è punibile “quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

Responsabilità medica: la colpa lieve del sanitario che si è attenuto alle linee guida non è penalmente rilevante

responsabilità penale del medico

Con la sentenza n. 23283 del 6 giugno 2016 la Corte di Cassazione, sezione IV penale, ha chiarito che la novella legislativa di cui all’art. 3 legge 189/2012 (c.d. legge Balduzzi) ha escluso la rilevanza penale della colpa lieve del sanitario rispetto a quelle condotte lesive che abbiano osservato linee guida o pratiche terapeutiche mediche virtuose, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica. Oltre ad aver sottolineato che l’irrilevanza penale delle condotte dei sanitari qualificate da colpa lieve si deve estendere anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge Balduzzi, la Suprema Corte ha altresì statuito che la limitazione di responsabilità, in caso di colpa lieve, può operare, per le condotte professionali conformi alle linee guida ed alle buone pratiche, anche in caso di errori che siano connotati da profili di colpa generica diversi dalla imperizia.