L’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari

affidamento in prova

L’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari (art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990) si rivolge ai tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso un programma di recupero o che ad esso intendano sottoporsi. dal condannato che deve espiare una pena detentiva, anche residua e congiunta ad una pena pecuniaria, non superiore a sei anni, od a quattro anni se relativa ad un reato fra quelli indicati all’art. 4-bis della legge 354/1975.

A pena di inammissibilità, all’istanza per l’affidamento in prova al servizio sociale deve essere allegata la certificazione attestante:
– lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza del soggetto,
– la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche,
– l’andamento del programma concordato, già in corso o da attivare, e la sua idoneità ai fini del recupero del condannato.