affidamento in provaDell’affidamento in prova al servizio sociale, in generale, quale misura alternativa alla detenzione in carcere (art. 47 legge 354/1975) abbiamo già trattato in altro articolo (“L’affidamento in prova al servizio sociale”). Approfondiamo ora l’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, che si rivolge ai tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso un programma di recupero o che ad esso intendano sottoporsi, e che è previsto dall’art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990.

I requisiti

L’affidamento in prova in casi particolari può essere chiesto, in qualsiasi momento, dal condannato che deve espiare una pena detentiva, anche residua e congiunta ad una pena pecuniaria, non superiore a sei anni, od a quattro anni se relativa ad un reato fra quelli indicati all’art. 4-bis della legge 354/1975.

A pena di inammissibilità, all’istanza per l’affidamento in prova al servizio sociale deve essere allegata la certificazione attestante:

– lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza del soggetto,

– la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche,

– l’andamento del programma concordato, già in corso o da attivare, e la sua idoneità ai fini del recupero del condannato.

Il programma terapeutico è di norma validato dal Servizio Tossicodipendenze (Ser.T.) competente per territorio di residenza, o dallo stesso delegato, che lo elabora direttamente, ovvero avvalendosi della collaborazione di altri Servizi. La dichiarazione di idoneità del programma deve essere esplicitamente espressa e motivata, e scaturisce da una valutazione multidisciplinare che parte dalla osservazione clinico-persononologica del soggetto.

Nel caso in cui il programma preveda l’inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali, esso deve essere corredato dalla dichiarazione formale di accettazione del responsabile della struttura stessa.

L’istanza e l’applicazione provvisoria dell’affidamento in prova al servizio sociale

Se l’interessato è in stato di libertà, l’istanza per l’affidamento in prova al servizio sociale deve essere presentata al Tribunale di Sorveglianza; se, diversamente, l’ordine di carcerazione è già stato eseguito, la richiesta va inoltrata al Magistrato di Sorveglianza competente in reazione al luogo di detenzione.

In tale ultimo caso, se l’istanza è ammissibile, se sussistono i presupposti per il suo accoglimento, se vi è un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e se non vi sono elementi tali da far ritenere sussistente il pericolo di fuga, il Magistrato di Sorveglianza può disporre l’applicazione provvisoria della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. Il decreto con cui il Magistrato accoglie l’istanza avrà vigore sino alla pronuncia definitiva nel merito da parte del Tribunale di Sorveglianza.

La decisione del Tribunale di Sorveglianza

Il Tribunale di Sorveglianza accerta anzitutto che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l’esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio.

Il Tribunale, inoltre, deve valutare l’adeguatezza del programma terapeutico, sia sotto il profilo della sua idoneità al recupero del soggetto, sia sotto l’aspetto della sua rispondenza alla prevenzione del pericolo di commissione di reati; entrambi i requisiti possono essere intrinsecamente connessi qualora sottostante agli stessi vi sia una effettiva volontà della persona condannata a seguire od intraprendere il programma terapeutico. La valutazione di idoneità del percorso, effettuata in primis dal Ser.T. secondo parametri essenzialmente terapeutico-riabilitativi, sarà parte integrante del più ampio giudizio di idoneità effettuato dal Tribunale di Sorveglianza. Per tale valutazione il Tribunale può disporre ogni opportuno accertamento in ordine al programma terapeutico concordato, per meglio comprenderne la portata.

Se ricorrono tutti i presupposti normativamente richiesti, il Tribunale di Sorveglianza (o, prima, in via provvisoria, il Magistrato di Sorveglianza) dispone l’affidamento in prova del condannato, impartendo le prescrizioni che determinano le modalità di esecuzione del programma di recupero, e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o alcooldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma concordato.

L’inizio dell’affidamento decorre dalla sottoscrizione del verbale di affidamento avanti all’UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) competente.

Lo svolgimento della misura alternativa e l’esito dell’affidamento in prova

L’andamento dell’affidamento in prova viene comunicato dall’UEPE mediante relazioni periodiche, redatte anche sulla base degli aggiornamenti svolti dal Ser.T., al Magistrato di Sorveglianza, che, se lo ritiene opportuno, ha la facoltà di disporre eventuali modifiche alle prescrizioni trattamentali.

In caso di conclusione della parte terapeutica del programma nel corso dell’affidamento terapeutico, il Magistrato di Sorveglianza competente, in base delle relazioni dell’UEPE e del SER.T., può rideterminare le prescrizioni e disporre la prosecuzione della misura secondo le modalità di un affidamento ordinario, anche se la pena residua supera il limite di pena di cui all’art. 47 legge 354/1975. Così stabilisce il comma 6-bis dell’art. 94 d.P.R. 309/1990, rispondendo all’esigenza della persona che, superata la tossicodipendenza prima della scadenza della pena, voglia seguire il percorso risocializzativo senza riconoscersi, o senza essere più riconosciuto, come persona dipendente da sostanze psicoattive.

Al termine del periodo di pena eseguito in affidamento in prova, l’UEPE redige una relazione di fine affidamento in cui riferisce dell’andamento complessivo della misura, che, se positivo, consentirà al Tribunale di Sorveglianza di pronunciare la declaratoria di estinzione della pena detentiva.

Qualora l’affidato abbia tenuto, nel corso della prova, comportamenti scorretti o non aderenti alle prescrizioni impartite, il Tribunale, sia in sede di eventuale procedimento di revoca della misura alternativa sia nell’ambito della declaratoria di esito finale dell’affidamento in prova, dovrà stabilire la quantità di pena utilmente espiata, basandosi sugli elementi di valutazione offerti dalle relazioni dell’U.E.P.E. e del Ser.T. competenti riguardo alla durata e alla gravità delle condotte negative. Delle eventuali violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico, il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma di recupero e socio-riabilitativo, ha l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria.

In caso di violazione delle prescrizioni o di esito negativo della prova, il Tribunale di Sorveglianza può emettere una pronuncia di revoca della misura o di esito negativo della prova a contenuto parziale (per cui si considera positivamente espiata una sola parte della pena) o totale (con conseguente espiazione in carcere dell’intera pena per la quale il soggetto era stato affidato).

Lo Studio dell’Avv. Francesco Lucino assiste le persone che intendono richiedere l’applicazione di una misura alternativa alla detenzione, come l’affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, sia per la redazione dell’istanza che per il procedimento instaurando.

L’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari