Il nuovo art. 590-sexies c.p.: responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario

riforma sanitaria - art. 590-sexies

Lo scorso 28 febbraio 2017 la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 2224 proposto dagli onorevoli Gelli e Bianco, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Sotto il profilo penale, la novità più importante del disegno di legge in questione è l’abrogazione dell’art. 3 della legge 189/2012, c.d. legge Balduzzi, con l’eliminazione della distinzione tra colpa lieve e colpa grave, e l’introduzione dell’art. 590-sexies c.p. (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). La nuova disposizione prevede che in caso di morte o lesioni personali del paziente in cura, la condotta del medico non è punibile “quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

Non costituisce reato la lesione causata in un incontro sportivo, quando sussiste la scriminante dell’accettazione del rischio consentito

scriminante attività sportiva

Con la sentenza n. 9559 dell’8 marzo 2016 la Corte di Cassazione, sez. IV, ha confermato l’opinione comune per cui gli eventi lesivi, causati nel corso di incontri sportivi e nel rispetto delle regole del gioco, sono scriminati per l’operare dell’accettazione del rischio consentito. Ha precisato che la causa di giustificazione atipica dell’accettazione del rischio consentito sussiste, con la conseguente esclusione dell’antigiuridicità del fatto quando si tratti di un atto posto in essere senza volontà lesiva e nel rispetto del regolamento e l’evento di danno sia la conseguenza della natura stessa dell’attività sportiva, che importa come contatto fisico; o, quando, pur in presenza di una violazione della norma regolamentare, debba constatarsi l’assenza della volontà di ledere l’avversario e il finalismo dell’azione correlato all’attività sportiva.