È aggravata la diffamazione su Facebook

diffamazione facebook

Come più volte precisato dalla Corte di Cassazione, la condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica; di talché, se il commento è offensivo, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica di cui all’art. 595, comma 3, c.p.

Il reato di molestia o disturbo alle persone commesso attraverso Facebook

facebook

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37596 del 12 settembre 2014, ha stabilito che Facebook, al pari di ogni altro social network o community liberamente accessibile da parte di chiunque utilizzi la rete, costituisce un vero e proprio luogo aperto al pubblico, in cui può essere commesso il reato di molestia o disturbo alle persone. Così, qualora i messaggi ‘postati’ sulla pagina pubblica di un utente di Facebook (il c.d. ‘diario’), per petulanza o altro biasimevole motivo, recano molestia o disturbo ad alcuno, si può incorrere nella commissione del reato di cui all’art. 660 c.p.