tenuità del fatto - applicazioniAbbiamo già dato notizia delle primissime pronunce, anche della Corte di Cassazione (“Prime pronunce sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.“), che fanno riferimento all’istituto, introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015 ed in vigore dal 2 aprile 2015, della non punibilità del reato per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. (per i contenuti specifici della nuova causa di esclusione della punibilità si rinvia ad altri articoli: in particolare, “La non punibilità per particolare tenuità del fatto introdotta dal decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015” e “La non punibilità per particolare tenuità del fatto: possibile ‘depenalizzazione’ di reati minori?“).

Segnaliamo ora altre due recenti sentenze del Tribunale di Torino e del Tribunale di Asti.

La sentenza del Tribunale di Torino, sezione IV penale, del 9 aprile 2015: sussiste il reato di bancarotta, ma il fatto è tenue e, quindi, l’imputata non è punibile

Il Tribunale di Torino, sezione IV penale, con la sentenza del 9 aprile 2015 ha prosciolto l’imputata cui veniva contestato il reato di bancarotta semplice documentale, di cui agli artt. 217, comma 2, e 224 della Legge Fallimentare (l. 267/1942), per aver omesso di tenere, nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento della società di cui era socia accomandataria e legale rappresentante, i libri e le altre scritture contabili previste dalla legge, e segnatamente il libro giornale e il libro inventari.

Dopo aver constatato la sussistenza del reato di bancarotta, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo, il Tribunale, all’esito dell’istruttoria dibattimentale e delle rassegante conclusioni delle parti, ha ritenuto che il fatto fosse riconducibile alla nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, applicabile anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore in forza del principio di retroattività delle disposizioni penali di favore (art. 2, comma 4, c.p.).

Ha così rilevato

  • che il reato di bancarotta semplice, punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni, rientra quoad poenam nell’ambito di applicabilità dell’art. 131-bisp.;
  • che la condotta, meramente omissiva, non era grave;
  • che il danno arrecato alla massa dei creditori era oggettivamente di particolare tenuità (in ragione delle insinuazioni al passivo della società, a fronte di un attivo comunque apprezzabile);
  • che, sull’intensità del dolo o sul grado della colpa, l’istruttoria aveva evidenziato una rimproverabilità minima e di natura sostanzialmente colposa;
  • che, infine, la condotta illecita era occasionale, considerando la natura formale del reato e l’incensuratezza dell’imputata.

Pertanto, stante la sussistenza di tutti i presupposti previsti dall’art. 131-bis c.p., il Tribunale di Torino ha prosciolto l’imputata (benché nella richiamata pronuncia si parli espressamente, ma – a parere di chi scrive – in maniera non del tutto corretta, di assoluzione) dichiarando la non punibilità del reato per particolare tenuità del fatto.

La sentenza del Tribunale di Asti del 13 aprile 2015: sentenza predibattimentale di non doversi procedere per tenuità del fatto anche in caso di opposizione del Pubblico Ministero

Mentre la citata sentenza del Tribunale di Torino ha dichiarato la non punibilità per particolare tenuità del fatto all’esito del giudizio dibattimentale, il Tribunale di Asti, in data 13 aprile 2015, ha dichiarato la sussistenza della nuova causa di non punibilità del reato con una sentenza predibattimentale.

Nel caso di specie, invero, la difesa degli imputati (ai quali veniva contestato il reato di cui all’art. 44, lett. b, d.P.R. 380/2001 per aver eseguito opere senza il permesso di costruire), prima dell’apertura del dibattimento, chiedeva al Giudice di pronunciare sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto; il Pubblico Ministero, invece, si opponeva a tale richiesta.

Stante l’opposizione del P.M., il Tribunale ha preliminarmente precisato che può pronunciarsi sentenza predibattimentale di non doversi procedere ex art. 469, comma 1-bis, c.p.p. anche in caso di mancato consenso di una delle parti, e in particolare del Pubblico Ministero. Il nuovo comma 1-bis dell’art. 469 c.p.p., infatti, prescrive la necessaria audizione in camera di consiglio “anche della persona offesa, se compare”, nonché – come è implicito – dell’imputato e del Pubblico Ministero; ma non richiama la facoltà delle parti di opporsi alla sentenza predibattimentale di proscioglimento, come invece espressamente prevede il comma 1 dello stesso art. 469 c.p.p.

La tesi della impossibilità per le parti, sia per il Pubblico Ministero che per la difesa, di opporsi alla sentenza in camera di consiglio di non doversi procedere per particola tenuità del fatto, pare meglio rispondere alla volontà del legislatore di introdurre un meccanismo che consenta un vaglio preventivo della punibilità del fatto, senza necessità di procedere al dibattimento, in quanto la necessità di svolgere l’istruttoria dibattimentale vanificherebbe la finalità deflattiva della nuova disposizione.

Il Tribunale di Asti ha poi valutato la sussistenza, nel caso concreto, di tutti i requisiti indicati nell’art. 131-bis c.p.: ha così concluso per la sussistenza della particolare tenuità del fatto, in considerazione delle modalità dell’azione, della minima intensità dell’elemento psicologico, nonché dell’esiguità del danno.

 

Prosciolto dal reato di bancarotta semplice per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.