affidamento in prova al servizio socialeL’affidamento in prova al servizio sociale, quale misura alternativa alla detenzione in carcere, è disciplinato dall’art. 47 della legge n. 354 del 1975 sull’ordinamento penitenziario, e consiste nell’affidare il condannato ad un servizio sociale fuori dall’istituto penitenziario per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Il decreto legge n. 146 del 2013, c.d. svuota-carceri per aver affrontato il problema del sovraffollamento carcerario, convertito nella legge n. 10 del 2014 (“Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”), ha innovato la disciplina dell’affidamento in prova al servizio sociale estendendo la possibilità di accedere a tale beneficio non solo ai condannati definitivi che devono espiare una pena (anche residua) non superiore ai 3 anni (come per l’affidamento in prova ‘ordinario’ di cui ai primi tre commi dell’art. 47 ord. pen.), ma anche ai condannati definitivi con una pena espianda non superiore ai 4 anni di reclusione (c.d. affidamento in prova ‘allargato’, di cui all’art. 47, comma 3-bis, ord. pen.).

I presupposti per la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale

Il primo presupposto per l’applicazione della misura alternativa in esame riguarda il limite di pena detentiva da espiare: come si è appena detto, a seguito del decreto c.d. svuota-carceri, tale limite di pena è stato innalzato a 4 anni, rispetto a quello originario di 3 anni.

Inoltre, perché venga concesso, l’affidamento in prova al servizio sociale deve contribuire alla rieducazione del reo ed assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Per tale valutazione, come precisa l’art. 47 ord. pen., si procede all’osservazione della personalità del condannato, condotta collegialmente per almeno un mese nell’istituto penitenziario, oppure, in caso di soggetto in libertà, all’osservazione del comportamento da lui tenuto dopo la commissione del reato (art. 47, commi 2 e 3, ord. pen.). Al riguardo, il nuovo comma 3-bis dell’art. 47 ord. pen., che – come si è detto – ha innalzato a 4 anni il limite di pena per la concessione della misura in esame, ha esteso il periodo di osservazione del reo ad una anno.

La misura alternativa dell’affidamento in prova è applicabile per i reati di cui all’art. 4-bis ord. pen. solo in presenza delle condizioni ivi stabilite: a seconda dei casi, collaborazione con la giustizia, esclusione di collegamenti con la criminalità organizzata o osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno.

Problemi di coordinamento: l’art. 656, comma 5, c.p.p. e la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena

L’innalzamento del limite di pena in presenza del quale è possibile chiedere l’affidamento in prova al servizio sociale ha tuttavia comportato un disallineamento sistematico, poiché il d.l. 146/2013 e la successiva legge di conversione non hanno modificato l’art. 656, comma 5, c.p.p. in relazione alla possibilità, per il Pubblico Ministero, di sospendere l’ordine di esecuzione nei confronti dei condannati in stato di libertà che possono beneficiare di una misura alternativa alla detenzione. Infatti, il limite sospensivo, di cui alla norma appena citata, è rimasto fermo ai 3 anni di reclusione: il che significa che per i condannati ad una pena detentiva compresa tra i 3 e i 4 anni, che possono usufruire del nuovo affidamento ‘allargato’ di cui all’art. 47, comma 3-bis, ord. pen., si apriranno inevitabilmente le porte del carcere.

È evidente come un tale mancato coordinamento comporti una ingiustificata disparità di trattamento tra detenuti liberi e detenuti in carcere, in favore di questi ultimi, tanto più se vista alla luce delle ultime modifiche dell’art. 656, comma 5, c.p.p. (apportate con il d.l. 78/2013) che consentono la sospensione ai fini di ottenere la detenzione domiciliare per pene fino a 4 anni di reclusione nei casi previsti dall’art. 47-ter, comma 1, ord. pen. (donna incinta o madre di prole di età inferiore a dieci anni, persone in condizioni di salute particolarmente gravi…).

Ci si chiede, allora, quale sia il senso dell’ultima novella legislativa dell’art. 47 ord. pen., che riconosce a un individuo il diritto a chiedere un beneficio penitenziario per scontare la pena fuori dal carcere ma non prevede la possibilità che egli possa evitare l’ingresso in carcere anche per un breve periodo. Non evitando un tale ingresso in carcere, non solo non si rispetta il dichiarato intento di deflazione carceraria del d.l. n. 146 del 2013, ma si lede altresì la finalità rieducativa della pena, dato che un fulmineo ingresso in carcere, finalizzato alla concessione dell’affidamento in prova, non avrebbe alcun contenuto trattamentale né risocializzante.

La richiesta di affidamento in prova al servizio sociale

L’art. 47, comma 4, ord. pen. (anche questo modificato dal decreto c.d. svuota-carceri) stabilisce che l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l’esecuzione della pena o entro 30 giorni dalla notifica dell’ordine di esecuzione della pena con il contestuale decreto di sospensione, al Tribunale di Sorveglianza competente in relazione al luogo dell’esecuzione.

Detta istanza, tuttavia, può essere proposta al Magistrato di Sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione. In tal caso, il Magistrato di Sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’ammissione all’affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l’applicazione provvisoria dell’affidamento in prova con ordinanza. Tale ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza, cui il Magistrato trasmette immediatamente gli atti perché possa decidere entro sessanta giorni.

L’istanza per l’affidamento in prova al servizio sociale è presentata dall’interessato o dal suo difensore, e deve contenere tutti i dati e gli elementi che giustificano l’applicazione della misura alternativa alla detenzione in carcere.

Il provvedimento che concede la misura alternativa

Se il Tribunale di Sorveglianza accoglie la richiesta di affidamento in prova, indica le prescrizioni che il condannato dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro. Tra le prescrizioni che il soggetto si impegna ad osservare può anche esserci il divieto o l’obbligo di soggiorno in un determinato comune, od anche l’imposizione di risarcire il danno alla vittima del reato.

Per tutta la durata della misura, il soggetto beneficiario del provvedimento viene controllato periodicamente dal servizio sociale cui è stato affidato, il quale dovrà periodicamente riferire sul comportamento sociale dell’affidato e sul suo effettivo stato di reinserimento sociale, che è lo scopo primario della misura alternativa alla detenzione.

La revoca della misura alternativa o l’esito positivo della prova

L’affidamento in prova può essere revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni specificamente adottate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova (art. 47, comma 11, ord. pen.). La revoca della misura, dunque, non segue automaticamente alla commissione di un nuovo reato o alla violazione delle prescrizioni imposte; è, infatti, necessaria un’ulteriore valutazione in termini di incompatibilità con la continuazione della prova.

L’esito positivo del periodo di prova, invece, comporta l’estinzione della pena e di ogni altro effetto penale (art. 47, ult. comma, ord. pen.), ma non delle pene accessorie né delle obbligazioni civili derivanti dal reato.

Lo Studio dell’Avv. Francesco Lucino assiste le persone che intendono richiedere l’applicazione di una misura alternativa alla detenzione, come appunto l’affidamento in prova al servizio sociale, sia per la redazione dell’istanza che per il procedimento instaurando.

L’affidamento in prova al servizio sociale